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Polonia: per la CGUE l’obbligo di autorizzazione dei giochi ai casinò non va notificato come ‘regola tecnica’

L’obbligo di autorizzazione previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo, non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 Ottobre 2016

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L’obbligo di autorizzazione previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo, non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso che vede l’Ufficio delle dogane I di Łódz della Polonia impugnare una sentenza del giudice Polacco che chiede se l’obbligo di autorizzazione ai giochi costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34.

Gli imputati nel procedimento principale, sono stati accusati di aver gestito apparecchi automatici (slot machine) presso bar in Polonia senza licenza per la gestione di un casinò ai sensi dell’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo.

In primo grado il giudice nazionale ha statuito che l’obbligo di autorizzazione costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34. Alla luce del fatto che l’obbligo di autorizzazione non è stato comunicato alla Commissione, il giudice nazionale di primo grado ha concluso che esso non poteva applicarsi agli imputati.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicare le «regole tecniche» alla Commissione comporta che tali regole non sono opponibili ai privati. Tuttavia, il giudice nazionale si è chiesto se lo stesso ragionamento possa essere applicato all’obbligo di autorizzazione, vista la particolare natura del settore interessato (giochi d’azzardo), per questo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte.

La legge polacca, prevede che l’organizzazione di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi nonché giochi con apparecchi automatici può essere condotta sulla base di licenze concesse per la gestione di casinò e consentita esclusivamente nelle sale dei casinò.

Come anticipato anche dall’avvocato generale Michal Bobek, la Corte, nella propria sentenza ha considerato che l’obbligo di autorizzazione non costituisce una «regola tecnica».

 

Come spiega la Corte: “Occorre rilevare innanzitutto che una disposizione del genere, che assoggetta l’esercizio dell’attività di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi e giochi con apparecchi automatici a una licenza concessa per la gestione di casinò, non costituisce una «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, poiché essa non si riferisce al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e non definisce una delle caratteristiche richieste di un prodotto.

Detta disposizione, poi, non rientra nell’ambito della categoria delle «regole relative ai servizi» della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, poiché essa non riguarda «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, di tale direttiva.

Infine, per stabilire se l’articolo 6, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, o in quello dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, occorre verificare se una disposizione siffatta possa influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto interessato, nella fattispecie apparecchi da gioco, quale «condizione» relativa all’utilizzazione del prodotto di cui trattasi, oppure se si tratti di una misura nazionale rientrante nella categoria di divieti di cui all’articolo 1, punto 11, della citata direttiva.

A tal riguardo, occorre ricordare che è l’articolo 14, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo che limita ai casinò l’organizzazione di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi e giochi con apparecchi automatici. Tale disposizione è stata notificata alla Commissione come «regola tecnica», in considerazione del fatto che la Corte ha già dichiarato, da un lato, che una misura nazionale che riserva l’organizzazione di taluni giochi d’azzardo ai soli casinò costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, se essa può influenzare in modo significativo la natura o il commercio dei prodotti utilizzati in tale contesto e, dall’altro, che un divieto di gestire taluni prodotti fuori dei casinò può influenzare in modo significativo il commercio di tali prodotti, limitandone i canali di sfruttamento.

Per contro, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale legge, che prevede la necessità di una licenza per la gestione di un casinò per l’esercizio delle attività di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi e giochi con apparecchi automatici, non è stato notificato.

La tesi della Commissione, secondo la quale esiste uno stretto legame tra le due disposizioni nazionali interessate comportante che non sia possibile prescindere dall’articolo 14, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo rispetto all’articolo 6, paragrafo 1, di detta legge, non può essere accolta. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 38 a 44 delle sue conclusioni, l’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta legge e l’articolo 14, paragrafo 1, della medesima legge hanno funzioni e ambiti di applicazione diversi. L’elemento descrittivo contenuto nell’articolo 6, paragrafo 1, di tale legge, che serve a designare l’autorizzazione di cui trattasi come licenza «per la gestione di casinò», non muta tale conclusione.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni nazionali che si limitano a fissare le condizioni per lo stabilimento delle imprese o la prestazione di servizi da parte di queste ultime, come le disposizioni che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale ad un previo atto autorizzativo, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 . Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che una disposizione, come l’articolo 6, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo, non costituisce una «regola tecnica», ai sensi della direttiva 98/34.

 

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