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Piemonte: il M5s presenta pdl per modificare la legge sul gioco

Il consigliere del M5S in Regione Piemonte ha presentato una nuova proposta di legge volta a modificare la legge n. 9 del 2016 Norme per la prevenzione e il contrasto

12 Novembre 2019

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Il consigliere del M5S in Regione Piemonte ha presentato una nuova proposta di legge volta a modificare la legge n. 9 del 2016 Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.

La proposta chiede di aggiungere tra i luoghi sensibili indicati alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale uffici postali e servizi di trasferimento denaro ovvero money transfer. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9 è aggiunto il seguente: “1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, sono collocati in un comune differente da quello sul quale insiste il luogo sensibile. Nei casi di cui al comma 1 bis, l’attività istruttoria per l’applicazione della norma di cui al comma 1 è in capo alla responsabilità del comune sede del luogo sensibile. L’attività di controllo è esercitata invece dal comune nel quale è collocato l’apparecchio di gioco, una volta informato dall’amministrazione confinante sede del luogo sensibile. Inoltre si propone che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nella misura massima di dieci ore di funzionamento suddivise in almeno due differenti fasce orarie, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2016 è aggiunto il seguente: 1 bis. Il primo giorno del pagamento delle pensioni di ciascun mese gli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, sono disattivati per l’intera giornata.

 

 

L’integrazione dell’elenco dei luoghi sensibili, comprensivo dell’applicabilità del divieto anche nel caso in cui gli apparecchi per il gioco e i luoghi sensibili insistano su comuni diversi, non comportano oneri a carico del bilancio regionale. L’attività istruttoria e l’attività di controllo rientrano nelle normali competenze degli enti interessati. Anche dall’intervento sulla misura massima di funzionamento degli apparecchi di gioco e il loro fermo il primo giorno di pagamento delle pensioni non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

 

La presente proposta di legge intende apportare delle modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico), intervenendo in particolare sulla collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e sulle limitazioni all’esercizio del gioco, di cui agli articoli 5 e 6 del testo vigente.
La legge regionale n.9/2016 sopraccitata nasce dall’esigenza di intervenire in merito ad un fenomeno che continua a prendere sempre più piede nel nostro Paese, il gioco d’azzardo. I dati che riguardano la nostra Regione in particolare appaiono negli anni precedenti la legiferazione in questione, decisamente preoccupanti, con un volume d’affari in continuo aumento. Incrociando i dati ottenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con i dati demografici del Piemonte abbiamo infatti ottenuto un giro di affari (riferito al 2015, anno precedente la promulgazione della legge regionale) pari ad un terzo del debito della Regione, oltre 3,5 miliardi di euro, con una spesa pro capite annuale (per piemontese maggiorenne) superiore ai 1.000 euro. Questi numeri in progressiva e spaventosa ascesa negli anni sono associati per la natura stessa del gioco costruito ad arte per fare pressione sulla psiche (attraverso il distacco dalla realtà e l’illusione della vincita) all’aumento del rischio di dipendenza dal gioco, così come dimostrato dal numero
crescente di soggetti che accedono ai serD per questa problematica. Questo disturbo, che rientra nella categoria dei disturbi da controllo degli impulsi, a differenza delle altre tipologie di dipendenze, risulta inoltre complesso da stimare, a causa della variabilità dei dati diagnostici e per la difficoltà dei soggetti coinvolti a prenderne consapevolezza, pertanto le stime riportate da analisi e ricerche potrebbero restituire una fotografia migliorativa rispetto alla realtà.
Il risvolto patologico nell’attività ludica dell’azzardo ha indotto quindi il legislatore regionale a varare un provvedimento con l’obiettivo di arginare gli effetti nefasti sulla salute dei cittadini, rispondendo anche alla missione primaria delle istituzioni. La legge regionale si vuole occupare in particolare delle categorie più a rischio, le cui fragilità possono maggiormente attrarre, soggetti e famiglie, nella spirale della dipendenza. La caratteristica principale che contraddistingue la l.r. 9/2016 è quindi la promozione di interventi finalizzati:
a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d’azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b) alla diffusione ed alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;

d) a stabilire misure volte al contenimento dell’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull’educazione e formazione delle nuove generazioni Rispetto all’ultimo punto tra le misure adottate dai Comuni a seguito di questa legge alcune si sono rivelate particolarmente efficaci (come verrà dimostrato più avanti nella trattazione): la distanza dai luoghi sensibili, scuole, luoghi di culto, sportelli del bancomat, per citare i principale, le limitazioni all’esercizio del gioco, che i Comuni sono autorizzati a disciplinare, il divieto di gioco ai minori, il divieto di oscurare le vetrine dei locali e il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale
da gioco e scommesse o all’installazione delle slot machine e la concessione di spazi pubblicitari da parte delle aziende del trasporto pubblico locale e regionale.
Come già accennato queste misure, insieme alle attività messe in atto da enti locali e regionali relative a prevenzione ed informazione sul gioco d’azzardo, si sono rivelate efficaci e rispondenti all’obiettivo iniziale definito dalla legge.
Questo risultato è dimostrato da una ricerca condotta da IRES, l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte. In questa ricerca intitolata “Il gioco d’azzardo in Piemonte – Prima e dopo la legge regionale n. 9/2016” vengono messi a confronto diversi parametri relativi al gioco d’azzardo. I dati del volume del gioco e delle perdite in Piemonte sono in netta controtendenza rispetto alla media italiana, infatti non solo non sono aumentati come nel resto della Penisola, ma nel 2018 sono diminuiti per effetto della legge entrata in vigore.
Infine i dati della ricerca dimostrano che non è avvenuto un effetto sostitutivo del gioco nelle sale slot con il gioco online, quest’ultimo sebbene continui ad aumentare, non ha raggiunto un livello pari alla media nazionale.
Risultati che sono dunque di ulteriore spinta al miglioramento della normativa sul gioco d’azzardo e per tale ragione si rende necessario e auspicabile l’arricchimento e il perfezionamento dell’articolato attraverso la seguente nuova proposta di legge che introduce alla l.r. 9/2016 alcune importanti modifiche.
Con l’articolo 1 della proposta si integra l’elenco dei luoghi sensibili rispetto ai quali è vietata la collocazione degli apparecchi per il gioco, entro la distanza individuata secondo la dimensione del comune, e si dispone l’applicabilità del divieto anche nel caso in cui gli apparecchi per il gioco e i luoghi sensibili insistano su comuni diversi, assegnando la responsabilità dell’attività istruttoria al comune sede del luogo sensibile e l’attività di controllo al comune sede del locale di esercizio del gioco.
Con il successivo articolo 2, nell’ambito della competenza dei comuni, si interviene sulle limitazioni temporali all’esercizio del gioco dettando la misura massima di funzionamento. È altresì disposto il fermo degli apparecchi per il primo giorno di pagamento delle pensioni. La proposta non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

 

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