Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Consiglio regionale del Piemonte una proposta di legge volta a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. Il testo,
Il cuore del provvedimento è il ritorno a un distanziometro più stringente per le slot machine e gli apparecchi da intrattenimento, con soglie differenziate in base alla dimensione dei Comuni e un elenco ampliato di luoghi sensibili. Il testo vieta la collocazione delle slot machine a una distanza inferiore a 300 metri nei Comuni fino a 5.000 abitanti e a 500 metri nei Comuni sopra i 5.000 abitanti, calcolata sul percorso pedonale più breve, da un ampio elenco di luoghi sensibili. Oltre a scuole, ospedali e luoghi di culto, il testo include stazioni ferroviarie, movicentro, sportelli bancari e compro-oro, riducendo ulteriormente gli spazi in cui è possibile collocare gli apparecchi.
La proposta rafforza inoltre il ruolo dei Comuni, che potranno individuare nuovi luoghi sensibili sulla base di criteri legati alla sicurezza urbana e al contesto territoriale. Una scelta che accentua la discrezionalità a livello locale e che potrebbe tradursi in un’applicazione non uniforme delle regole sul territorio regionale.
Sul fronte delle imprese, il Pdl prevede tempi di adeguamento graduati tra esercizi generalisti, sale gioco e sale scommesse, con margini di proroga nei piccoli centri per evitare la chiusura dell’unica attività commerciale presente. Resta però elevato l’impatto complessivo della misura, considerato l’effetto retroattivo del distanziometro sugli apparecchi già installati.
Viene infine inasprito il regime sanzionatorio, con multe da 2.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio irregolare e la chiusura temporanea dell’esercizio da cinque a dieci giorni.
Primo firmatario: Coluccio Pasquale
Art. 1.(Finalità)
Art. 3. (Modifica dell’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 )
1. All’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 dopo il comma 2 è inserito il seguente: ”
2 bis. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
Art. 4. (Modifiche all’ articolo 19 della legge regionale 19/2021 )
1. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 la parola
“esclusiva”
è soppressa.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente: “
Fonte immagine: Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte, cortile






