19 Febbraio 2026 - 07:36

Piemonte: ecco il testo del pdl del M5S contro il gioco d’azzardo patologico che chiede di tornare al ‘modello 2016’

Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Consiglio regionale del Piemonte una proposta di legge volta a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. Il testo,

03 Febbraio 2026

Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Consiglio regionale del Piemonte una proposta di legge volta a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. Il testo, primo firmatario il consigliere Pasquale Coluccio, interviene sulla legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021, introducendo modifiche mirate in materia di collocazione degli apparecchi da gioco, sanzioni e tempi di adeguamento. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la tutela delle fasce più vulnerabili e di ridurre l’impatto del gioco sul tessuto sociale, sanitario e urbano, ripristinando strumenti di regolazione più stringenti, a partire dal distanziometro dai luoghi considerati sensibili.
Ma la norma è stata repentinamente contestata dalle associazioni di categoria del settore del gioco legale: alla base ancora dati letti in maniera errata.

Il cuore del provvedimento è il ritorno a un distanziometro più stringente per le slot machine e gli apparecchi da intrattenimento, con soglie differenziate in base alla dimensione dei Comuni e un elenco ampliato di luoghi sensibili. Il testo vieta la collocazione delle slot machine a una distanza inferiore a 300 metri nei Comuni fino a 5.000 abitanti e a 500 metri nei Comuni sopra i 5.000 abitanti, calcolata sul percorso pedonale più breve, da un ampio elenco di luoghi sensibili. Oltre a scuole, ospedali e luoghi di culto, il testo include stazioni ferroviarie, movicentro, sportelli bancari e compro-oro, riducendo ulteriormente gli spazi in cui è possibile collocare gli apparecchi.

La proposta rafforza inoltre il ruolo dei Comuni, che potranno individuare nuovi luoghi sensibili sulla base di criteri legati alla sicurezza urbana e al contesto territoriale. Una scelta che accentua la discrezionalità a livello locale e che potrebbe tradursi in un’applicazione non uniforme delle regole sul territorio regionale.

Sul fronte delle imprese, il Pdl prevede tempi di adeguamento graduati tra esercizi generalisti, sale gioco e sale scommesse, con margini di proroga nei piccoli centri per evitare la chiusura dell’unica attività commerciale presente. Resta però elevato l’impatto complessivo della misura, considerato l’effetto retroattivo del distanziometro sugli apparecchi già installati.

Viene infine inasprito il regime sanzionatorio, con multe da 2.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio irregolare e la chiusura temporanea dell’esercizio da cinque a dieci giorni.


Ma vediamo il testo del progetto di legge:
Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 .

Primo firmatario: Coluccio Pasquale

Art. 1.(Finalità)

1.La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d’azzardo patologico (GAP) modificando la legge regionale n.19 del 15 luglio 2021 .
Art. 2. (Modifica dell’ articolo 16 della legge regionale 19/2021 )
L’ articolo 16 della legge regionale 19 del 2021 è sostituito dal seguente: “
L’Art 16 (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito).
1.Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’
a)istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b)centri di formazione per giovani e adulti;
c)luoghi di culto;
d)impianti sportivi;
e)ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f)strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g)istituti di credito e sportelli bancomat;
h)esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i)movicentro e stazioni ferroviarie.
2.Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

Art. 3.  (Modifica dell’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 )

1.  All’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 dopo il comma 2 è inserito il seguente: ”
2 bis. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Art. 4.  (Modifiche all’ articolo 19 della legge regionale 19/2021 )

1. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 la parola

“esclusiva”

è soppressa.

2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente: “

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui all’articolo 16.
Art. 5. (Modifiche all’ articolo 23 della legge regionale 19/2021 )
1.  Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente:
“1.L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 e 2 e all’articolo 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.
“.
Art. 6. (Modifiche all’ articolo 26 della legge regionale 19/2021 )
1. L’ art 26 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente: “
Art 26 (Norma finale).
1.Gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall’ articolo 16 entro i diciotto mesi.
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse si adeguano a quanto previsto dall’articolo 16 entro i tre anni.
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.
4. I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei mesi alla disposizione di cui all’articolo 7, comma 4.
“.
Art. 7.  (Decorrenza dei termini)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 , come sostituito dall’ articolo 6 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge 2. Gli esercenti di cui all’ articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2021 , in regola con le disposizioni di cui all’articolo 16 che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione. 3 I titolari di cui all’ articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2021 , in regola con le disposizioni di cui all’articolo 16 che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
Art. 8.  (Clausola di invarianza)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9.  (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
PressGiochi

Fonte immagine: Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte, cortile