25 Aprile 2024 - 13:00

Piemonte e legge sul gioco d’azzardo: l’iscrizione all’elenco Ries non costituisce titolo autorizzatorio ADM

Nella pagina delle Faq predisposta dalla Giunta della Regione Piemonte vengono inserite nuove risposte a quesiti aperti dall’applicazione della legge sul gioco patologico  n. 19 adottata dalla Regione lo scorso

07 Dicembre 2021

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Nella pagina delle Faq predisposta dalla Giunta della Regione Piemonte vengono inserite nuove risposte a quesiti aperti dall’applicazione della legge sul gioco patologico  n. 19 adottata dalla Regione lo scorso luglio e sulla quale la Giunta proprio la scorsa settimana ha dato il via libera al ddl contenente alcuni correttivi.

L’ultima risposta fornita dagli uffici regionali riguarda la questione se il titolo legato all’iscrizione Ries costituisce autorizzazione ADM ai sensi della legge.

Come spiega invece, la Regione: “l’iscrizione nell’elenco Ries di cui all’art 1, co.82, l. 220/2010 e s.m.i..non può essere considerata “autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli…” ai sensi dell’art. 26, co. 2, l.r. 19/2021.

Secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’art. 26, co. 2 l.r. 19/2021, rientrano le autorizzazioni di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, che sono considerate vere e proprie concessioni dall’art. 19 della legge 1293/1957.

Pertanto, seguendo tale interpretazione, rimarrebbero esclusi i bar privi di licenza di tabacchi o patentino”.

 

PressGiochi

 

Fonte immagine: Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte, cortile