Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’istanza presentata da un gestore di una sala VLT di Alessandria. La vicenda ha origine con il decreto del 6 aprile 2022,
Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’istanza presentata da un gestore di una sala VLT di Alessandria. La vicenda ha origine con il decreto del 6 aprile 2022, con cui il Questore della provincia di Alessandria ha negato l’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS.
La richiesta era stata avanzata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge regionale Piemonte n. 19/2021, che consente la reinstallazione di apparecchi da gioco precedentemente dismessi, purché l’installazione non sia qualificabile come “nuova” e sia rispettato il numero di apparecchi già esistente al 19 maggio 2016. Tuttavia, il Questore ha ritenuto che il precedente titolare dell’autorizzazione non fosse più esistente, essendo stato incorporato in un’altra realtà imprenditoriale nel 2020. Di conseguenza, la nuova istanza non poteva essere considerata un subentro nell’attività preesistente, ma una nuova apertura, soggetta alle restrizioni sulle distanze dai luoghi sensibili previste dall’art. 16 della legge regionale.
Nello specifico, l’immobile in questione si trovava a soli 105,40 metri dal bancomat della Banca Nazionale del Lavoro, distanza inferiore a quella minima prevista dalla normativa vigente per le nuove installazioni.
Il diniego del Questore era stato impugnato dinanzi al TAR Piemonte, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure formulate non affrontassero il tema della distanza dal luogo sensibile. Infatti, anche un’eventuale accoglienza del ricorso non avrebbe comportato un vantaggio per il ricorrente, dato che il diniego sarebbe rimasto valido per un’altra ragione giuridicamente fondata.
Il ricorrente ha quindi proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che la questione delle distanze fosse subordinata alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 1, della l.r. n. 19/2021. Se fosse stata accolta la sua interpretazione, anche il motivo del diniego relativo alle distanze sarebbe venuto meno.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la legittimità del diniego. Nella motivazione, i giudici hanno evidenziato che la disposizione regionale citata si applica solo ai casi in cui vi sia continuità tra il precedente e il nuovo titolare, situazione non riscontrabile nella fattispecie esaminata. La normativa intende tutelare gli operatori che abbiano dismesso gli apparecchi in conformità alla l.r. n. 9/2016, evitando che siano nuovamente penalizzati dalla successiva normativa del 2021. Tuttavia, tale tutela non si estende a soggetti giuridicamente nuovi, che devono sottostare alle regole previste per le nuove installazioni, incluse le restrizioni sulla distanza dai luoghi sensibili.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che le limitazioni alle attività di gioco d’azzardo hanno una finalità di interesse pubblico, mirata alla prevenzione della ludopatia. Pertanto, il principio di libertà di iniziativa economica non può prevalere laddove siano in gioco esigenze sociali e sanitarie rilevanti.
Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante l’errore procedurale relativo alla notifica dell’appello, considerando l’infondatezza del ricorso nel merito.
PressGiochi
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