26 Aprile 2024 - 00:44

Piemonte. Acadi su ddl gioco: “No a uso distanziomentro, neanche per le nuove sale giochi”

Si terranno questa mattina in regione Piemonte presso le Commissioni riunite Economia, Sanità e la Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi,

09 Giugno 2021

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Si terranno questa mattina in regione Piemonte presso le Commissioni riunite Economia, Sanità e la Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi, le consultazioni del Gruppo Abele, Federconsumatori Piemonte, Assointrattenimento e ACADI in merito al disegno di legge regionale n. 144 “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

L’associazione dei concessionari del gioco Acadi, ha avuto modo di inviare la propria memoria che riportiamo e nella quale ha evidenziato che “la ridotta validità dei “distanziometri” come strumenti di concreta prevenzione e cura delle dipendenze patologiche”. Secondo l’associazione, che porta a suo sostegno autorevoli analisi scientifiche, detti “distanziometri” sono sostanzialmente espulsivi dell’offerta legale, lasciando spazio libero ad ogni offerta illegale e perfino criminale, di apparecchi da gioco come di altri prodotti di gioco. Non condivide, quindi, l’ulteriore utilizzo di tale soluzione (art. 12) quale forma di prevenzione primaria, seppure per le sole nuove aperture”.

Con riferimento al DDL in esame alle Spett. Commissioni Consiliari, si presentano le seguenti osservazioni e valutazioni:

a) in linea generale, si concorda con l’esigenza di aggiornare la normativa regionale in materia, soprattutto in ragione degli effetti particolarmente restrittivi che la vigente Legge 9\2016 ha comportato e comporta sull’offerta di gioco regolamentato, in concessione. La proposta di nuova legislazione sottintende, infatti, la centralità dell’offerta di “giochi pubblici” nella tutela della legalità, dei consumatori e delle categorie deboli. I “giochi pubblici” sono i servizi di intrattenimento con vincite in denaro gestiti secondo la disciplina tecnica stabilita da leggi statali e tramite operatori severamente selezionati da procedure concorsuali comunitarie, in attuazione della rigida disciplina sulle concessioni di giochi in Italia, che consente la assegnazione delle concessioni stesse solo ad aziende dotate di elevati requisiti soggettivi, organizzativi e finanziari;

b) nel merito delle disposizioni proposte, all’art. 2 ed in generale, si segnala che le disposizioni di mitigazione del rischio di dipendenze sono particolarmente mirate sugli apparecchi per il gioco lecito, pur essendo l’offerta di gioco regolamentato caratterizzata da più prodotti, ciascuno dei quali con maggiori o minori caratteristiche che, in soggetti predisposti, possono generare in particolari condizioni di comorbidità, dipendenze dal consumo di giochi in denaro. Nelle definizioni dello stesso art. 2, si suggerisce l’opportunità di utilizzare termini di riferimento maggiormente coerenti con la normativa nazionale, in particolare in materia di apparecchi da intrattenimento. Al riguardo si rimanda in particolare al Decreto direttoriale ADM in materia di “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.” del 27.7.2011;

  1. all’art. 4 è particolarmente apprezzabile il coinvolgimento delle “associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore” tra i soggetti attuatori della Legge, suggerendosi di specificare meglio la capacità di rappresentanza, ad esempio riferendosi alle Confederazioni nazionali di imprese comparativamente più rappresentative; si segnala l’opportunità della partecipazione di rappresentanti delle imprese di settore anche alla Sezione tematica GAP presso l’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche di cui all’art. 8;
  1. relativamente all’art. 6, comma 4, si suggerisce, sempre per omogeneità con la normativa nazionale, di modificare le parole “nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.” con le parole “nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia tecnica e di trattamento dei dati personali.”

e) con riferimento all’art. 9, comma 4, si segnala che sarebbe più coerente con l’ordinamento nazionale in materia vietare la pubblicizzazione delle sole vincite e non della “possibilità di vincita”, poiché questa è prescritta dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 che, all’art. 7, che indica in diverse modalità l’obbligo di rendere note ai consumatori le probabilità di vincita dei diversi prodotti di gioco;

f) con riferimento all’art. 12, si evidenzia:

 in generale, la ridotta validità dei “distanziometri” come strumenti di concreta prevenzione e, soprattutto, cura delle dipendenze patologiche. Autorevole analisi scientifica (cfr. Società Italiana di Psicopatologie, Il disturbo da gioco d’azzardo. Implicazioni cliniche, preventive e organizzative, in Journal of Psychopathology, vol. 26, n. 1 (2020), indica tale conclusione, soprattutto nei casi nei quali (come l’attuale disciplina piemontese in vigore), detti “distanziometri” siano sostanzialmente espulsivi dell’offerta legale, lasciando spazio libero ad ogni offerta illegale e perfino criminale, di apparecchi da gioco come di altri prodotti di gioco. Non si condivide, quindi, l’ulteriore utilizzo di tale soluzione (art. 12) quale forma di prevenzione primaria, seppure per le sole nuove aperture.

 assumendo, in subordine, la permanenza dello strumento del “distanziometro” per le nuove aperture, al comma 2 dell’articolo 12, in coerenza con la rubrica, andrebbe specificato che tale strumento è prescritto per le nuove aperture, appunto;

 è particolarmente apprezzabile il richiamo del comma 5 che tutela le scelte imprenditoriali da eventi successivi che generino (per scelta di soggetti diversi dagli esercenti) una distanza delle nuove aperture da luoghi indicati come sensibili;

 è opportuno, per l’applicazione della disposizione più agevole, precisare che non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato; g) all’art. 13 dovrebbe essere meglio specificato (eventualmente in rubrica) che la disciplina si riferisce ad esercizi “aventi attività principale diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro” h) con riferimento alle limitazioni orarie di cui all’art. 14, si evidenzia:

 la positività della impostazione di un’unica disciplina regionale, evitando regolamentazioni differenti tra comuni che, in altri territori, generano effetti controproducenti e disorientamento tra gli esercenti

 la correttezza della differenziazione tra esercizi dedicati all’offerta di gioco ed esercizi aventi attività principale diversa;

 la difformità, in eccesso, del numero di ore di chiusura dell’attività da quanto riportato nell’Intesa intervenuta in Conferenza Unificata (quindi, sottoscritta anche dalla Regione Piemonte rappresentata dalla Conferenza delle Regioni) il 7.9.2017 la quale indicava “fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”; i) con riferimento alla norma finale, si segnala l’opportunità di definire meglio, anche in relazione a quanto già indicato al punto b), la tipologia di esercizi interessati. Si ribadisce, come già esposto in precedenti audizioni e documenti, la rilevanza del ripristino di una offerta che era pienamente lecita al momento della sua forzata estromissione in applicazione della Legge regionale vigente.

 

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