Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un concessionario di giochi contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito alle penali
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un concessionario di giochi contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito alle penali irrogate per presunte violazioni dei livelli di servizio relativi alla gestione della rete telematica degli apparecchi AWP e VLT nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. La sentenza conferma alcuni principi già affermati dal Consiglio di Stato, ma censura l’operato dell’Amministrazione su specifici aspetti riguardanti il calcolo delle penali e alcune contestazioni tecniche.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui ADM, nel giugno 2023, aveva irrogato al concessionario penali per complessivi 13.361,44 euro, contestando il mancato rispetto di alcuni livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione sottoscritta nel 2013.
Il TAR ha innanzitutto respinto le principali censure della società concessionaria, ritenendo legittima la tempistica con cui ADM ha contestato gli inadempimenti. Secondo i giudici, infatti, le penali previste dalla convenzione non hanno natura di sanzioni amministrative, bensì di clausole penali di natura contrattuale ai sensi dell’articolo 1382 del Codice civile. Per questo motivo trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale e non quello di 90 giorni previsto dalla legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative.
Respinte anche le contestazioni relative all’applicazione della recidiva e ai criteri di quantificazione delle penali introdotti dalla determinazione direttoriale del 16 marzo 2021. Il Collegio ha evidenziato che tali criteri non hanno modificato gli importi previsti dalla convenzione, ma hanno semplicemente fornito parametri operativi per determinare il valore concreto delle penali entro i limiti già stabiliti contrattualmente.
Accoglimento, invece, per il motivo relativo alle modalità di calcolo del limite massimo delle penali. Richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato, il TAR ha stabilito che ADM non avrebbe dovuto sommare i compensi derivanti dalla gestione delle AWP e quelli delle VLT per determinare il tetto massimo dell’11% previsto dalla convenzione. I due sistemi di gioco devono infatti essere considerati separatamente, applicando distinti limiti massimi ai compensi percepiti per ciascuna tipologia di apparecchi.
La sentenza accoglie inoltre alcune contestazioni di carattere tecnico relative alle violazioni del livello di servizio previsto dall’articolo 2, punto 1, lettera g), dell’Allegato 2 della convenzione.
I giudici hanno riconosciuto che almeno fino al 21 maggio 2014 erano presenti criticità tecniche nell’implementazione del nuovo protocollo di comunicazione tra i sistemi di gioco VLT e il sistema di controllo, come documentato dalla relazione tecnica prodotta dal produttore degli apparecchi. Tali problematiche hanno inciso sulla trasmissione dei cosiddetti “messaggi 600”, rendendo illegittime le penali riferite a quel periodo.
Accolta anche la censura riguardante tre specifici messaggi telematici contrassegnati dall’errore “B10”. Secondo il TAR, all’epoca dei fatti non esisteva una regola tecnica che imponesse di contabilizzare nella medesima giornata puntate effettuate prima della mezzanotte e vincite pagate successivamente. Solo in un momento successivo Sogei ha introdotto indicazioni operative che hanno richiesto l’adeguamento dei software dei concessionari.
Respinta invece la contestazione relativa al livello di servizio previsto dalla lettera f) dello stesso Allegato 2. Le verificazioni tecniche disposte dal Tribunale hanno infatti confermato che il sistema di gioco del concessionario aveva ricevuto le richieste di verifica dell’integrità del software trasmesse dal sistema di controllo VLT, rendendo legittima la relativa penale.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, il TAR ha annullato la penale riferita alle violazioni del livello di servizio di cui alla lettera g) nei limiti indicati in motivazione e ha annullato l’intero calcolo delle penali effettuato da ADM, consentendo tuttavia all’Agenzia di procedere a una nuova determinazione degli importi nel rispetto dei criteri indicati dalla sentenza.
In particolare, l’Amministrazione dovrà applicare il minimo edittale previsto dalla convenzione, ove più favorevole, e ricalcolare il limite massimo delle penali distinguendo tra il sistema AWP e il sistema VLT, applicando separatamente il tetto dell’11% ai compensi percepiti per ciascuna rete di gioco.
PressGiochi
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