È stato pubblicato dalla Camera il testo della proposta di legge di iniziativa dell’onorevole Stefano Vaccari (PD) recante “Norme concernenti la verifica dell’età degli utenti delle piattaforme digitali e delle
È stato pubblicato dalla Camera il testo della proposta di legge di iniziativa dell’onorevole Stefano Vaccari (PD) recante “Norme concernenti la verifica dell’età degli utenti delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione delle medesime”
Presentata lo scorso 13 febbraio, la proposta di legge si compone di 15 articoli.
Vaccari presenta così le finalità della pdl: “La presente proposta di legge nasce dall’urgenza di regolamentare il sistema digitale in cui i minori sono immersi quotidianamente. La principale finalità, sancita dall’articolo 1, è la tutela dello sviluppo psicofisico delle nuove generazioni, troppo spesso esposte a rischi quali la dipendenza digitale, la manipolazione psicologica e l’esposizione a contenuti inappropriati, quali la pornografia, la violenza e il gioco d’azzardo).
La norma non intende demonizzare la tecnologia, ma promuovere una consapevolezza critica rispetto ai suoi impieghi e rafforzare la responsabilità dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, disciplinando i servizi offerti in Italia, indipendentemente dalla sede legale del gestore”.
L’articolo 12, in particolare, affronta il crescente problema dei meccanismi assimilabili al gioco d’azzardo nei videogiochi e nelle applicazioni (come le scatole premio). Viene sancito il divieto assoluto di accesso a tali funzionalità da parte dei minori, colpendo le pratiche di monetizzazione predatoria che sfruttano tecniche di rinforzo variabile e di pressione psicologica.
Di seguito si riporta il testo della proposta integrale della proposta di legge.
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
a) tutelare lo sviluppo psicofisico dei minori;
b) prevenire fenomeni di dipendenza digitale e comportamenti compulsivi nei minori;
c) proteggere i minori dall’esposizione a contenuti dannosi o pericolosi, tra cui i contenuti pornografici, violenti o finalizzati alla manipolazione psicologica, nonché dall’esposizione al gioco d’azzardo e alle pratiche a questo assimilabili;
d) rafforzare la responsabilità dei gestori rispetto all’utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei minori;
e) promuovere la consapevolezza critica e l’educazione digitale dei minori mediante iniziative formative nelle istituzioni scolastiche e mediante attività di sensibilizzazione.
Art. 2.
(Definizioni)
a) « piattaforma digitale »: la piattaforma online come definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
b) « rete sociale telematica »: il servizio di social network online come definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;
c) « profilazione »: l’attività automatizzata di profilazione come definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
d) « sistema di raccomandazione »: il sistema di suggerimento od ordinamento di informazioni specifiche come definito all’articolo 3, lettera s), del regolamento (UE) 2022/2065;
e) « profilo minorile personale »: il profilo di cui all’articolo 5 creato e contrassegnato come appartenente a un minorenne, soggetto a limitazioni tecniche non disattivabili dal titolare;
f) « pressione commerciale eccessiva »: l’impiego di pratiche di promozione o di induzione psicologica ovvero di forme di progettazione dell’interfaccia idonee, per intensità, frequenza o personalizzazione, a indurre un minore a compiere scelte non consapevoli o compulsive;
g) « contenuti dannosi »: i contenuti idonei a produrre un pregiudizio concreto e attuale al minore;
h) « contenuti pericolosi »: i contenuti che possono favorire l’adozione di comportamenti o l’instaurazione di condizioni potenzialmente lesivi del benessere psicofisico del minore;
i)« funzionalità pericolose »: gli strumenti, i servizi e le azioni offerti da una piattaforma digitale, il cui impiego può favorire l’adozione di comportamenti o l’instaurazione di condizioni potenzialmente lesivi del benessere psicofisico del minore.
Art. 3.
(Divieto di accesso per i minori di sedici anni)
a) l’interazione sociale tra gli utenti;
b) la condivisione di contenuti generati dagli utenti;
c) la profilazione dei comportamenti o la personalizzazione dei contenuti mediante sistemi di raccomandazione;
d) l’accesso a meccanismi di gioco, di ricompensa o di remunerazione idonei a generare dipendenza o comportamenti assimilabili al gioco d’azzardo.
Art. 4.
(Casi di esclusione dal divieto di accesso per i servizi educativi, culturali e di ricerca)
a) enciclopedie pubblicate nella rete internet e servizi di consultazione di tipo enciclopedico;
b) repertori educativi o scientifici e archivi digitali con finalità prevalentemente didattica o di ricerca;
c) piattaforme di sviluppo e di condivisione di programmi digitali a sorgente aperta e di servizi collaborativi destinati prevalentemente a finalità di programmazione e di documentazione tecnica.
Art. 5.
(Deroga al divieto di accesso per i minori di età compresa tra quattordici e sedici anni)
a) consenso, espresso e sempre revocabile, del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, acquisito mediante procedure che garantiscano l’accertamento dell’identità, registrato in forma verificabile e conservato dal prestatore del servizio per l’intera durata della prestazione medesima;
b) utilizzazione esclusiva di un profilo minorile personale, distinto dai profili ordinari, con le caratteristiche tecniche e le limitazioni previste dal comma 2.
a) operatività permanente di sistemi di controllo parentale effettivi, che consentano al soggetto esercente la responsabilità genitoriale di:
1) controllare l’attività del profilo;
2) limitare i tempi di utilizzazione del profilo;
3) disabilitare singole funzionalità;
4) impedire, in qualsiasi momento, l’accesso al profilo;
b) esclusione di sistemi di profilazione e di personalizzazione a fini commerciali o di coinvolgimento, fatto salvo quanto strettamente necessario per il funzionamento tecnico e per la sicurezza del servizio stesso;
c) esclusione dell’applicazione di pratiche di monetizzazione predatoria, di rinforzo variabile o di induzione psicologica;
d) disattivazione obbligatoria, predefinita e non eludibile dal titolare, di funzionalità idonee a favorire comportamenti compulsivi o situazioni di dipendenza di cui all’articolo 9, come individuate dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
e) esclusione obbligatoria, inderogabile e non eludibile dal titolare, dell’accesso a:
1) contenuti pornografici o sessualmente espliciti;
2) contenuti vietati ai minori ai sensi della normativa vigente;
3) giochi d’azzardo, scommesse o lotterie, anche simulate;
4) premi casuali, comprese le scatole premio, meccanismi aleatori o sistemi assimilabili al gioco d’azzardo.
3 . La violazione di alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la disattivazione del profilo e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 6.
(Obbligo di adozione di sistemi efficaci per la verifica dell’età dei fruitori dei servizi)
1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano sistemi efficaci, non eludibili, proporzionati al rischio e conformi ai princìpi della limitazione delle finalità e della minimizzazione e protezione dei dati personali, per la verifica dell’età dei soggetti fruitori dei servizi da loro erogati.
2. Non soddisfano l’obbligo di cui al comma 1 i sistemi di verifica dell’età che utilizzano:
a) l’autodichiarazione dell’età;
b) la semplice spunta di conferma;
c) i meccanismi sprovvisti di sistemi di verifica documentale o tecnologica.
3. I sistemi per la verifica dell’età di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) garantire elevata accuratezza e resistenza contro tentativi di elusione o di frode;
b) essere conformi al regolamento (UE) 2016/679.
4. È vietata l’adozione, ai fini della verifica di cui al comma 1, di sistemi basati sull’identificazione biometrica o sul riconoscimento facciale dell’utente.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, d’intesa con l’AGCOM, adotta linee guida che stabiliscono i requisiti tecnici minimi e le modalità di controllo dei sistemi per la verifica dell’età di cui al comma 1, ivi comprese misure specifiche riguardanti:
a) i servizi di gioco operanti nella rete internet e le piattaforme digitali che contengono funzionalità di intrattenimento digitale;
b) i profili minorili personali;
c) l’interoperabilità e la portabilità delle attestazioni dell’età, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 7.
(Responsabilità dei gestori e dei dirigenti)
1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche sono responsabili della corretta realizzazione e del regolare funzionamento dei sistemi previsti dalla presente legge.
2. I dirigenti responsabili delle piattaforme e delle reti di cui al comma 1 rispondono, secondo le rispettive attribuzioni, in caso di:
a) mancata adozione dei sistemi previsti dalla presente legge;
b) omissione dei controlli sull’attivazione e sul funzionamento dei sistemi previsti dalla presente legge;
c) consapevole tolleranza dell’accesso illecito dei minori di sedici anni;
d) esposizione dei minori ai contenuti illegali o alle pratiche vietate ai sensi dell’articolo 8, quando prevedibile ed evitabile mediante misure ragionevoli e proporzionate.
Art. 8.
(Contenuti dannosi o pericolosi e obblighi di prevenzione)
1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano misure preventive idonee a impedire o a ridurre significativamente il rischio di esposizione dei minori a contenuti dannosi o pericolosi, compresi i seguenti:
a) contenuti pornografici o sessualmente espliciti;
b) contenuti idonei a compromettere lo sviluppo psicologico ed emotivo dei minori;
c) contenuti che incentivano comportamenti di dipendenza digitale;
d) contenuti violenti, discriminatori o estremisti;
e) pratiche di manipolazione psicologicao informativa;
f) contenuti, funzionalità o meccanismi riconducibili al gioco d’azzardo o a pratiche a questo assimilabili.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono almeno:
a) sistemi di moderazione proattiva e di prevenzione dell’accesso a contenuti vietati;
b) procedure di segnalazione rapide ed efficaci;
c) disattivazione automatica delle funzionalità pericolose per i profili minorili personali;
d) limitazioni, determinate da algoritmi, per i profili minorili personali, secondo quanto previsto dall’articolo 9.
Art. 9.
(Limitazioni relative ai sistemi di raccomandazione e alle funzionalità progettate per creare dipendenza nei profili minorili personali)
1. Per i profili minorili personali, è fatto obbligo di:
a) disabilitare, senza possibilità di modifica da parte del minore, la raccomandazione o la gerarchizzazione dei contenuti basata su profilazione a fini commerciali o di coinvolgimento;
b) garantire modalità di fruizione che privilegino criteri non personalizzati o strettamente cronologici, salve le esigenze della sicurezza e dell’integrità del servizio;
c) disattivare, senza possibilità di modifica da parte del minore, le funzionalità idonee a favorire comportamenti compulsivi, compresi la riproduzione automatica, lo scorrimento illimitato dei contenuti, le notifiche senza operazione di scaricamento da parte dell’utente non essenziali, i sistemi a interazione consecutiva e ricompense variabili nonché ogni funzionalità equivalente, come individuata dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2.
2. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche di cui alla presente legge garantiscono che i minori non siano esposti a pressione commerciale eccessiva adottando misure nell’ambito della progettazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e rendendo informazioni chiare e comprensibili per i minori e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Art. 10.
(Divieto di promozione di prodotti o servizi nocivi su interfacce destinate ai minori)
1. È vietata, sulle interfacce e negli spazi digitali specificamente destinati ai profili minorili personali, la promozione di prodotti o di servizi che possono alterare la salute fisica o mentale dei minori o favorire comportamenti compulsivi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni commerciali diffuse da creatori di contenuti digitali o mediante partenariati commerciali, inserti promozionali e modalità equivalenti.
Art. 11.
(Pubblicità delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche rivolta ai minori)
1. È vietata la pubblicità, diretta o indiretta, dell’utilizzo delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche specificamente rivolta ai minori, anche se effettuata da creatori di contenuti digitali o mediante partenariati commerciali.
2. La pubblicità di cui al comma 1, quando è rivolta al pubblico indistinto e comunque quando è idonea a raggiungere una quota rilevante di minori, deve contenere una avvertenza espressa con la formula:
« Servizio non consentito ai minori di sedici anni – Uso potenzialmente dannoso se precoce o eccessivo ». L’avvertenza di cui al primo periodo deve essere resa in modo chiaro, leggibile e identificabile, anche su immagini o su video, in tutti i formati e per l’intera durata della promozione.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti l’AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 12.
(Tutela dei minori verso il gioco d’azzardo e i meccanismi assimilabili)
1. È vietato ai minori di sedici anni l’accesso alle piattaforme digitali e alle reti sociali telematiche, alle applicazioni, ai giochi in rete e ai servizi che comprendono:
a) giochi d’azzardo, scommesse o lotterie, anche simulati;
b) meccanismi di ricompensa aleatoria con esborso economico o con valore virtuale convertibile;
c) sistemi di premi casuali, compresi le scatole premio e meccanismi analoghi;
d) pratiche di monetizzazione predatoria basate su tecniche di rinforzo variabile, di accelerazione temporale o di induzione psicologica.
2. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano sistemi
efficaci per la verifica dell’età ai sensi dell’articolo 6 anche per l’accesso alle funzionalità di cui al comma 1 del presente articolo, indipendentemente dalla qualificazione formale del servizio.
3. Sono vietate la pubblicità, la promozione e l’incentivazione, diretta o indiretta, del gioco d’azzardo o di meccanismi a questo assimilabili, rivolte ai minori, anche se effettuate da creatori di contenuti digitali o tramite contenuti sponsorizzati o algoritmi di raccomandazione.
Art. 13.
(Campagne di sensibilizzazione, di educazione digitale e di prevenzione nelle scuole)
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali, promuove campagne di sensibilizzazione, di educazione digitale e di prevenzione rivolte ai minori, diffuse nelle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di:
a) informare gli utenti sui rischi connessi all’utilizzo precoce e non consapevole delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche;
b) prevenire l’instaurazione di situazioni di dipendenza digitale e comportamenti compulsivi;
c) sensibilizzare gli utenti sui rischi del gioco d’azzardo e dei meccanismi a questo assimilabili;
d) sviluppare, negli utenti, la capacità critica nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei sistemi algoritmici;
e) promuovere il coinvolgimento delle famiglie e del personale scolastico in interventi strutturati di prevenzione attiva.
Art. 14.
(Sanzioni e misure correttive)
1. L’AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali, per gli aspetti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di vigilanza sull’attuazione della presente legge e accertano le violazioni.
2. L’AGCOM, anche su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali e sentito il medesimo per gli aspetti di sua competenza, adotta i provvedimenti e irroga le sanzioni previsti dal presente articolo, secondo procedure trasparenti e nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, l’AGCOM può adottare, anche congiuntamente, nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, i seguenti provvedimenti:
a) diffida e ordine di cessazione della condotta illecita;
b) ordine di adeguamento, con l’indicazione delle misure tecniche e organizzative minime da adottare entro il termine stabilito dall’Autorità medesima;
c) limitazione o disattivazione, per il tempo strettamente necessario, di specifiche funzionalità pericolose, comprese quelle relative alla registrazione, all’accesso e ai sistemi di raccomandazione per i profili minorili personali;
d) imposizione di controlli tecnici indipendenti sui sistemi per la verifica dell’età e sulle misure a tutela dei minori, con trasmissione delle risultanze all’Autorità medesima;
e) misure cautelari urgenti, quando sussiste un rischio attuale di danno grave per i minori.
4.Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo fino al 6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica nell’ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di impedimento, ostacolo o mancata collaborazione all’esercizio delle funzioni di vigilanza e alle attività di controllo di cui alla presente legge ovvero di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti richieste dalle autorità di vigilanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo fino all’1 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica nell’ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.
6. In caso di mancata ottemperanza, totale o parziale, ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, l’AGCOM può applicare per ciascun giorno di ritardo, a decorrere dal termine indicato nel medesimo provvedimento, una penalità di mora fino al 5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica del provvedimento.
7. Nel determinare le sanzioni e le misure correttive di cui al presente articolo, l’AGCOM tiene conto, in particolare:
a) della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione;
b) del numero dei minori coinvolti o ragionevolmente esposti al rischio e dell’intensità del pregiudizio potenziale o attuale arrecato;
c) del grado di dolo o di colpa della condotta e della prevedibilità del danno;
d) dell’effettiva idoneità delle misure adottate dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica per prevenire, mitigare e porre rimedio alla violazione;
e) dell’eventuale vantaggio economico conseguito o delle perdite evitate;
f) della cooperazione prestata all’autorità di vigilanza e della tempestività dell’adeguamento.
8. Nei casi di violazioni gravi o reiterate, quando la condotta persista, nonostante quanto previsto dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, e risulti idonea a determinare danni gravi ai minori, l’AGCOM può disporre la sospensione temporanea del servizio o di specifiche funzionalità nel territorio nazionale per un periodo determinato e proporzionato.
9. Nei casi in cui i gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche non ottemperano, entro il termine stabilito, ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, l’AGCOM può chiedere all’autorità giudiziaria competente l’adozione di un ordine di limitazione temporanea dell’accesso al servizio, attuato dagli operatori di rete, per il tempo strettamente necessario a far cessare la violazione.
10. I provvedimenti sanzionatori definitivi adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell’AGCOM e del Garante per la protezione dei dati personali. Quando risultnecessario per la tutela dei minori e per finalità di deterrenza, l’AGCOM può ordinare
al gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica la pubblicazione, nella pagina di accesso alla piattaforma o al servizio, di un avviso sintetico e chiaramente visibile indicante la violazione accertata e la sanzione irrogata.
Art. 15.
(Disposizioni transitorie)
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