Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto in via cautelare l’istanza presentata da una titolare di un’attività di raccolta di gioco, sospendendo gli effetti della sentenza del TAR Veneto
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto in via cautelare l’istanza presentata da una titolare di un’attività di raccolta di gioco, sospendendo gli effetti della sentenza del TAR Veneto che aveva confermato il diniego della licenza ex art. 88 TULPS per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Al centro della controversia vi è il rapporto tra nuova apertura dell’attività e prosecuzione di un’attività di gioco preesistente, con particolare riferimento all’applicazione dei limiti di distanza dai luoghi sensibili previsti dalla normativa regionale.
Il caso riguarda un’azienda che aveva richiesto il rilascio della licenza per la raccolta del gioco. Il diniego era stato impugnato davanti al TAR Veneto, che aveva respinto il ricorso. La questione dirimente, rileva il Consiglio di Stato, consiste nello stabilire se l’istanza debba essere considerata relativa a una nuova apertura, quindi sottoposta ai limiti distanziometrici previsti dall’articolo 7, comma 2, della normativa regionale, oppure alla continuazione di un’attività già esistente, ipotesi che, ai sensi del successivo comma 6, sarebbe esclusa dall’applicazione di tali limiti.
Nella vicenda assume però particolare rilievo la posizione della precedente titolare dell’attività. La licenza originariamente rilasciata alla cedente dell’azienda era stata infatti revocata dal Questore di Padova con decreto del 15 luglio 2025. Il provvedimento di revoca era stato impugnato dalla precedente titolare, ma il TAR Veneto aveva respinto il ricorso.
La situazione processuale, tuttavia, non era ancora definitiva. Il Consiglio di Stato aveva infatti sospeso l’efficacia della sentenza del TAR, fissando la discussione nel merito al 3 dicembre 2026.
Nel frattempo, il 2 ottobre 2025, era intervenuta la cessione dell’azienda alla nuova titolare, circostanza documentata attraverso l’atto notarile depositato nel giudizio. È proprio alla luce di questo intreccio tra la cessione dell’attività e il contenzioso ancora pendente sulla validità della licenza originaria che il Consiglio di Stato ha ritenuto di concedere la tutela cautelare.
La Sezione Terza ha quindi accolto la richiesta cautelare, ma con efficacia temporalmente limitata al periodo necessario alla definizione della controversia relativa alla validità della precedente licenza. Il Consiglio di Stato non ha dunque definito nel merito la questione relativa all’applicabilità dei limiti distanziometrici, né ha stabilito in via definitiva che l’attività debba essere considerata una prosecuzione di quella preesistente.
La Sezione ha inoltre fissato alla stessa udienza del 3 dicembre 2026.
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