20 Aprile 2024 - 13:59

Online. Lussemburgo: criptovalute, una risorsa immateriale imponibile

Il 26 luglio 2018, le autorità fiscali lussemburghesi hanno emanato una circolare amministrativa, una sorta di mini-guida, che fornisce indicazioni sulla caratterizzazione delle valute virtuali e il trattamento fiscale dei

13 Settembre 2018

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Il 26 luglio 2018, le autorità fiscali lussemburghesi hanno emanato una circolare amministrativa, una sorta di mini-guida, che fornisce indicazioni sulla caratterizzazione delle valute virtuali e il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle attività di scambio realizzate da parte dei contribuenti lussemburghesi.

In sostanza, il documento di prassi afferma che le criptovalute non sono affatto considerate come una valuta a tutti gli effetti, ma piuttosto come una risorsa immateriale a fini fiscali, quindi è impossibile predisporre i propri conti annuali o presentare le rispettive dichiarazioni dei redditi in valute virtuali.

Di conseguenza, i proventi e gli utili, nonché le spese operative, le commissioni, le spese speciali e le spese straordinarie denominate in valuta digitale dovranno essere convertiti in euro o in una valuta per la quale la Banca centrale europea (BCE) stabilisce e pubblica tassi di cambio, sulla base del tasso di cambio giornaliero pubblicato da una piattaforma di scambio approvata dalla CSSF, l’autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese.

Il reddito riconducibile ad attività in criptovalute è sempre imponibile se rientra in una delle otto categorie di cui all’art. 10 della legge lussemburghese sull’imposta sul reddito (LIR), indipendentemente dal fatto di essere realizzato in un mondo reale o puramente virtuale. Di conseguenza, i redditi derivanti da attività commerciali o collegate sono tassabili soltanto se rientrano nel reddito d’impresa o in altri redditi.

I proventi generati dalle valute virtuali, in particolare dalle attività di negoziazione o commerciali, costituiscono reddito d’impresa solo se tali attività soddisfano i requisiti generalmente applicabili ad un’attività commerciale, ossia qualora esista “un’attività indipendente con intenzione lucrosa esercitata in modo permanente e costituendo una partecipazione alla vita economica generale, a meno che detta attività non sia un’attività agricola o forestale o l’esercizio di un’attività professionale indipendente”.

 

Nel caso non risulti un’attività commerciale, i redditi derivanti dalle operazioni effettuate occasionalmente in valute virtuali, come quelle legate al gioco online, potrebbero essere tassabili come gli altri redditi di cui all’art. 99 LIR. Lo scambio di valuta virtuale contro un’altra valuta o contro l’Euro o un’altra valuta, nonché il pagamento di beni e servizi sotto forma di valuta virtuale sarebbe così considerato come uno scambio con rilevanza fiscale, ovvero una vendita della valuta virtuale e simultanea acquisizione di un’altra valuta o d’un bene o d’un servizio.

 

 

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