Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto un ricorso presentato nell’ambito della procedura per il rilascio delle nuove concessioni per il gioco online, confermando la legittimità delle misure adottate
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto un ricorso presentato nell’ambito della procedura per il rilascio delle nuove concessioni per il gioco online, confermando la legittimità delle misure adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per disciplinare il periodo transitorio che accompagna il passaggio al nuovo assetto concessorio.
La sentenza, pronunciata dalla Quarta Ter del TAR Lazio, riguarda l’impugnazione di alcune circolari e determinazioni emanate da ADM nel 2025, con le quali l’Agenzia aveva introdotto una distinzione tra i concessionari che hanno partecipato alla nuova gara per le concessioni online e quelli che invece non hanno presentato domanda.
Le società ricorrenti contestavano in particolare le disposizioni che impongono ai concessionari non partecipanti alla gara obblighi più stringenti, tra cui il divieto di acquisire nuovi clienti, l’avvio della dismissione delle attività e il recesso dai rapporti con gli utenti. Secondo i ricorrenti, tali misure avrebbero determinato una disparità di trattamento e una lesione della libertà d’impresa, soprattutto considerando che la mancata partecipazione alla gara sarebbe stata causata dalla presenza di clausole della procedura ritenute illegittime.
Il TAR ha tuttavia ritenuto infondate le censure. I giudici hanno evidenziato che la differenza di trattamento tra i due gruppi di concessionari è giustificata dalla diversa situazione oggettiva in cui essi si trovano.
Secondo il Collegio, i concessionari che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara potrebbero continuare l’attività all’esito della procedura selettiva e, per questo motivo, sarebbe irragionevole imporre loro immediatamente gli adempimenti connessi alla cessazione definitiva del servizio. Diversamente, i soggetti che non hanno partecipato alla gara si trovano in una condizione di “sicura cessazione del rapporto concessorio”, circostanza che legittima l’introduzione di specifiche misure per governare in modo ordinato l’uscita dal mercato.
Nella sentenza si legge che le disposizioni adottate da ADM risultano finalizzate “non solo alla tutela del gettito erariale, ma anche alla protezione degli utenti e alla regolarità del mercato”, garantendo una gestione graduale e trasparente della fase di cessazione delle attività.
Il TAR ha inoltre respinto la richiesta delle ricorrenti di distinguere tra operatori che hanno scelto volontariamente di non partecipare alla gara e operatori che ritenevano di esserne stati esclusi da clausole illegittime. Una simile differenziazione, secondo i giudici, sarebbe fondata su elementi soggettivi e su iniziative processuali dal risultato incerto, incompatibili con le esigenze di certezza e uniformità che devono caratterizzare l’azione amministrativa nel settore del gioco pubblico.
La decisione richiama inoltre la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 8467 del 6 novembre 2025, che aveva già respinto l’appello proposto dalle stesse società contro la procedura di gara, confermando la legittimità delle clausole contestate.
PressGiochi
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