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Newslot. Barbanti (Misto) interroga il min. Padoan su attuazione decreto Balduzzi relativo alla ricollocazione dei giochi

Sebastiano Barbanti ex pentastellato confluito a febbraio nel gruppo Misto ha presentato al Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan una interrogazione per sapere se il Governo ha intenzione

04 Giugno 2015

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Sebastiano Barbanti ex pentastellato confluito a febbraio nel gruppo Misto ha presentato al Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan una interrogazione per sapere se il Governo ha intenzione di emanare il decreto previsto dall’art. 7 del decreto Balduzzi relativo alla ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco tramite newslot sul territorio in considerazione delle relative distanze dai luoghi sensibili. Barbanti ha chiesto a Padoan “quali iniziative urgenti intenda assumere per quanto di competenza, a partire dall’emanazione concertata del citato decreto interministeriale, anche al fine di dare valenza effettiva al principio dello Stato costituzionale di diritto, garantire la certezza dello stesso, evitare giudicati differenti da parte dei giudici amministrativi ulteriormente aditi per risolvere questioni analoghe a quelle in esame, evitare di appesantire ulteriormente i tempi biblici che affliggono i nostri tribunali e ridurre le spese superflue allocandole diversamente per ottimizzare il servizio giustizia.

 

Come spiega il deputato, “il comma 10 dell’articolo 7 della legge n. 158 del 2012 recita: «L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese».

 

“Il decreto sopra citato non è ancora stato emanato; in presenza di tale vuoto normativo – continua Barbanti – in alcune città sono stati adottati regolamenti di polizia urbana con i quali si è stabilita una pianificazione, nonostante sulla materia non siano le autorità municipali competenti ad emanare la normativa di riferimento; alla luce di tale vuoto normativo, il Tar dell’Emilia Romagna, in seguito all’emanazione di un regolamento di polizia urbana della città di Bologna, ha dichiarato l’atto illegittimo «in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i così detti luoghi “sensibili”, la cui introduzione nell’ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012» ricordando inoltre, nella stessa sentenza, un precedente giudizio sempre del T.A.R. Emilia Romagna sez. II, 20 ottobre 2014 n. 976 in base alla quale il giudice amministrativo aveva già sostenuto che «la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012»; tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5 del 2013, all’articolo 6 la quale al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012”.

 

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