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Naccarato (Pd): “Il Governo chiarisca il potere dei sindaci sui limiti orari alle slot”

Il Governo intervenga per contrastare il gioco d’azzardo patologico e adotti iniziative per chiarire la permanenza in capo ai sindaci della potestà di regolamentare gli orari di esercizio degli esercizi

18 Luglio 2016

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Il Governo intervenga per contrastare il gioco d’azzardo patologico e adotti iniziative per chiarire la permanenza in capo ai sindaci della potestà di regolamentare gli orari di esercizio degli esercizi pubblici.

Lo chiedono alcuni esponenti parlamentari del Pd che hanno presentato in questi giorni una interrogazione al Ministro dell’interno, al Ministro della salute, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

 

 

Come spiega l’on. Alessandro Naccarato nel testo presentato, “il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza disciplina l’esercizio delle sale giochi autorizzate e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli stessi esercizi autorizzati ex articoli 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 773 del 1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 conferisce ai sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi;

la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’interno del dipartimento della pubblica sicurezza precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla questura ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono regolamentate dal sindaco, sulla base dei poteri descritti con l’articolo 50, comma 7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli «esercizi pubblici»;

il potere del sindaco di limitare gli orari degli esercizi pubblici è oggetto di diverse sentenze che sono intervenute in materia definendo una vera e propria giurisprudenza prevalente;

in particolare, appare utile citare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: «avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute»;

la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2014 del 18 luglio 2014, specifica che: «è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale»;

il consiglio comunale di Piove di Sacco, in più occasioni, si è espresso sulla materia ed ha chiesto al sindaco di emettere provvedimenti per tutelare la popolazione contro i rischi conseguenti alla diffusione del gioco d’azzardo lecito;

il comune di Piove di Sacco è intervenuto per disciplinare con ordinanza del sindaco n. 7 del 26 aprile 2016, gli orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco – decreto di direttore generale dei monopoli di Stato, prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011) ex articolo 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;)

l’ordinanza stabilisce che gli esercizi che offrono tale intrattenimento tengano in funzione gli apparecchi a ciò destinati dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 22, specificando che negli orari esclusi gli apparecchi devono rimanere spenti ed essere mantenuti non accessibili;

inoltre, l’ordinanza dispone l’obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20 x 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge e l’obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi;

tale provvedimento si inserisce in una serie di ordinanze analoghe che i sindaci di diversi, comuni italiani hanno emesso per contrastare e prevenire la patologia di dipendenza dal gioco che è sensibilmente cresciuta nella popolazione a seguito della diffusione nel territorio di innumerevoli luoghi destinati al gioco con vincite in denaro;

la patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o di fare scommesse, comunemente denominata «ludopatia», rappresenta un problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, e può portare al deterioramento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi e alimentare il fenomeno dell’usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

la sindrome da gioco d’azzardo è qualificata dall’Organizzazione mondiale della sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;

in conseguenza dell’aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n. 158 del 13 settembre, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore ha previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) «con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’organizzazione mondiale della sanità;

dalle indagini statistiche in possesso del dipartimento delle dipendenze relative alla sola Asl 16 di Padova risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d’azzardo;

nell’anno 2015 sono risultate circa 336 le persone in terapia per GAP (gioco d’azzardo patologico) e che tali utenti sono nella maggior parte soggetti deboli;

pur non essendo noto il dato ufficiale sul numero delle persone affette da tale patologia, che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura, diverse analisi presumono che il numero delle persone coinvolte nel meccanismo del gioco compulsivo sia aumentato in maniera consistente;

si stima, infatti, che i dati indicati rappresentino solo una porzione del fenomeno di cui nell’immediato non si percepisce la portata e che il numero delle persone coinvolte nel gioco compulsivo sia destinato ad aumentare, con intuibile rilievo sui costi pubblici e sociali;

la società DP Service Srl, con sede legale in Roma, in via Cornelia 498, a quanto risulta agli interroganti, avrebbe proposto un ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale per l’annullamento, previa sospensione, della citata ordinanza del comune di Piove di Sacco;

a parere degli interroganti, nel caso dei giochi d’azzardo, i motivi di salute pubblica sono prevalenti rispetto al diritto di libera iniziativa invocato dai ricorrenti a tutela delle loro ragioni, soprattutto perché i dati offerti dal sistema sanitario nazionale indicano che le patologie da gioco d’azzardo compulsivo sono in aumento e comportano elevati costi sociali;

gli interroganti esprimono forte preoccupazione per i numerosi ricorsi amministrativi dei gestori delle sale da gioco e degli esercizi con apparecchi con vincite in denaro;

tali ricorsi, infatti, rischiano di depotenziare la tutela della salute delle persone e i poteri degli enti locali”.

 

Gli onorevoli Naccarato, Camani, Miotto, Narduolo, Rostellato e Zan hanno quindi chiesto: se i Ministri interrogati siano al corrente dei fatti sopra esposti;

quali iniziative anche normative, intendano adottare per chiarire la permanenza in capo ai sindaci della potestà di regolamentare gli orari di esercizio degli esercizi pubblici e, più in generale per tutelare la salute pubblica;

quali iniziative Ministri intendano intraprendere, per quanto di competenza, per prevenire e contrastare il diffondersi del gioco d’azzardo compulsivo e i fenomeni sociali ad esso collegati.

 

PressGiochi