19 Aprile 2024 - 17:34

Misure sui biglietti online: valide anche per spettacoli viaggianti e parchi giochi

Le misure attuative per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le attività di spettacolo e intrattenimento, indicate nel Capo II del provvedimento dell’Agenzia del 27 giugno 2019, si

10 Febbraio 2021

Print Friendly, PDF & Email

Le misure attuative per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le attività di spettacolo e intrattenimento, indicate nel Capo II del provvedimento dell’Agenzia del 27 giugno 2019, si applicano anche agli spettacoli viaggianti e ai parchi di divertimento. Il contrasto al “bagarinaggio”, escluso per queste attività, è trattato nell’apposito Capo III dello stesso provvedimento.
È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2 del 9 febbraio 2021 a una richiesta di consulenza giuridica.
L’istanza riguarda le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, esonerate, con l’articolo 4 del Dl n. 59/2019, dall’obbligo di emissione di biglietti nominativi, introdotto dall’articolo 1, comma 545-bis, primo periodo, della legge di bilancio 2017.

A parere dell’istante – si legge su Fiscooggi.it – i punti da 4.2 a 4.5 del provvedimento del 27 giugno 2019 dell’Agenzia (vedi articolo “Secondary ticketing: le regole per tutelare l’acquisto online”) e le relative specifiche tecniche da adottare recano grandi problemi alle imprese dei parchi divertimento che non sono in effetti coinvolte nel fenomeno del “secondary ticketing”. Il menzionato provvedimento, infatti, aveva, in precedenza, escluso le attività esonerate dall’emissione di biglietti nominativi dalla disciplina del Capo III (regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo del titolo di accesso alle attività di spettacolo) e incluso, tuttavia, anche i parchi divertimento tra i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi per contrastare il bagarinaggio, per poi semplificare gli adempimenti, al punto 4.6, ma ai soli titolari di strutture che vendono un numero di titoli non superiore a 1.000.

In pratica, a detta dell’istante, la richiesta di raccogliere il numero di cellulare dell’acquirente e conseguente invio di sms comporta gravosi adempimenti per l’organizzatore e più tempo per l’acquisto online per l’utente; lo preoccupa anche il rispetto delle norme sulla conservazione dei dati personali che richiedono un’attenta, e più costosa, gestione del dato; inoltre, il divieto di vendere a un solo cliente non più di 10 biglietti impedisce di fatto la vendita a gruppi organizzati o tour operator reca un ingente danno economico. L’istante aggiunge che il provvedimento agenziale non tiene conto che il parco giochi è esonerato dall’obbligo di emissione dei biglietti nominativi e, infine, ai parchi divertimento, ammessi ad annullare gli abbonamenti a data libera entro il quinto giorno dalla fine della stagione, verrebbe impedito di annullare questi titoli a fine stagione, ostacolando stampa massiva e pre-stampa.
L’istante quindi sostiene che i sopra richiamati aspetti non debbano riguardare i parchi divertimento, esonerati dalla emissione di biglietti nominativi e pertanto dagli adempimenti connessi alla implementazione dei sistemi di biglietteria, e che il settore sia incluso solo per i  punti 4.1 o 4.6 o escluso dall’ambito di applicazione del citato provvedimento.

Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che fino al 5 marzo 2021 sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, oltre ai teatri, sale da concerto e cinema.
In riferimento alla generale problematica della vendita dei biglietti per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, ricorda inoltre che con l’articolo 1 del Bilancio 2017 il legislatore ha regolamentato la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione», introducendo apposite sanzioni, ha demandato a un provvedimento del direttore delle Entrate, adottato d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici e della relativa applicazione, ha introdotto disposizioni ad hoc per combattere il fenomeno del “secondary ticketing” o “bagarinaggio” prevedendo l’obbligo dei biglietti nominativi, previa efficace verifica dell’identità, per gli impianti con capienza superiore a 5mila spettatori, escludendo da tali limitazioni lo spettacolo viaggiante.

Con il citato provvedimento del 27 giugno 2019, modificato da due successivi provvedimenti uno del 12 marzo 2020 (vedi articolo “Ticket online, per mettersi in regola: una proroga e una semplificazione”), l’altro del 15 dicembre 2020 (vedi articolo “Biglietterie automatizzate, arriva un anno in più per gli enti certificatori”), è stata data attuazione alle previsioni normative (Capi II e III). L’Agenzia, quindi, rileva che, contrariamente alla tesi dell’istante, nell’attuale quadro normativo deve escludersi che le regole sulla vendita dei biglietti in rete (tra le quali figurano i requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate, punto 4 del citato provvedimento) derivino dal mero contrasto al fenomeno del bagarinaggio, trattato in maniera specifica dal Capo III del provvedimento stesso. Tali disposizioni (capo II), su cui sono stati forniti chiarimenti e precisazioni il 17 luglio 2019 disponibili nell’apposita sezione sul sito internet dell’Agenzia, quindi si applicano anche agli spettacoli viaggianti e ai parchi divertimento. Fermo restando, conclude l’Agenzia, l’applicazione delle regole generali in caso di vendita di biglietti, tutt’ora possibile, utilizzando canali diversi da un sistema online, ossia da “un sistema di biglietteria automatizzata per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica” (provvedimento del 27 giugno 2019).
In proposito, ricorda l’Agenzia, la nuova disciplina non esclude la possibilità di procedere ad acquisti non online (ossia intermediati da operatori) di titoli di accesso in numero superiore a 10, così come la possibilità di riservare un numero predefinito di titoli per un determinato evento da emettere, su richiesta di una persona fisica, che potrebbe anche agire in qualità di rappresentante legale di società, al momento della definizione delle generalità degli intestatari (chiarimenti del 17 luglio 2019).

 

 

PressGiochi