20 Aprile 2024 - 11:35

Massa. Il Tar Toscana annulla l’ordinanza sui limiti orari alle slot

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha quest’oggi accolto il ricorso di una sala giochi contro l’ordinanza del sindaco di Massa che lo scorso 1° marzo aveva amanato una nuova disciplina

26 Ottobre 2015

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Il Tribunale amministrativo della Toscana ha quest’oggi accolto il ricorso di una sala giochi contro l’ordinanza del sindaco di Massa che lo scorso 1° marzo aveva amanato una nuova disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi limitandone l’apertura alle sole fasce orarie 9,00-12,00 e 18,00-23,00 e, quindi, per sole 8 ore al giorno.

 

“L’intervento dell’autorità in materia di apertura delle sale giochi – ha spiegato il giudice – deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti.

Sono pertanto da ritenere insufficienti i generici riferimenti a non meglio specificati “studi clinici” in ordine alle dipendenze patologiche da gioco.

L’intera istruttoria esperita dall’Amministrazione comunale di Massa si esaurisce, in buona sostanza, nella sola mail 25 febbraio 2015 proveniente dall’A.U.S.L. competente e in un generico parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del tutto carente di motivazione. La A.U.S.L. 1 di Massa Carrara opera un generico riferimento a studi epidemiologici di vari enti, operandone una mera trasposizione statistica alla Provincia di Massa Carrara, senza però mai evidenziare dati specifici relativi alla Città di Massa.

È pertanto completamente mancata una seria rilevazione della consistenza delle problematiche legate alla ludopatia sul territorio del Comune di Massa (essendo a questo proposito, insufficienti i dati elaborati a livello provinciale) e della stessa composizione della domanda di gioco presente sul territorio; in questa prospettiva, l’ordinanza impugnata rivela la propria illegittimità, sia in termini generali, sia nella parte in cui ha sottoposto ad una disciplina limitativa in materia di orari gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S. (ritenuti più pericolosi e diffusi sul territorio) e non altre forme di gioco o scommessa, in astratto, altrettanto pericolose.

Le censure – ha concluso il Tar – devono pertanto essere accolte e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato.

Il giudice toscano è anche intervenuto in merito alla necessità di audire le associazione di rappresentanza dei gestori di slot prima di approvare questo tipo di ordinanze.

Come si legge nella sentenza, il giudice spiega che “la consultazione delle associazioni rappresentative dei gestori non sia per nulla imposta dagli artt. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (che, come già rilevato, regolamentano il potere in concreto esercitato); -inoltre – l’obbligo di procedere alla consultazione delle associazioni rappresentative dei gestori non possa neanche essere desunto, in mancanza di disposizioni specifiche, dai principi generali rientrando la fattispecie in decisione nell’esenzione dalla partecipazione dettata per i procedimenti di approvazione di atti generali prevista dall’art. 13 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

 

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