29 Marzo 2024 - 13:54

Mantova. Il Tar Lombardia ribadisce che i punti scommesse non sono soggetti al distanziometro

“L’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi AWP e VLT espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della legge regionale Lombardia n. 8/2013. Trattandosi

02 Maggio 2022

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“L’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi AWP e VLT espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della legge regionale Lombardia n. 8/2013. Trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie (quali le scommesse, ndr.) che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo”.

Questa la risposta fornita dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ad un esercizio pubblico al quale la Questura di Mantova aveva negato la licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta delle scommesse subentrata successivamente all’entrata in vigore della legge regionale sul gioco. L’esercizio pubblico si trova infatti entro il raggio di 500 metri da una chiesa, uffici postali e giardini pubblici.

Il TAR ha evidenziato che la norma regionale prevede l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi AWP e Vlt. “In base all’art. 5 comma 1-bis della LR 8/2013, la condizione che determina l’applicazione dell’obbligo della distanza minima è il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’ADM in data successiva alla pubblicazione sul BURL della deliberazione della DGR 24 gennaio 2014 n. 10/1274 (ossia dopo il 28 gennaio 2014)£.

L’attività di raccolta delle scommesse di cui all’art. 1 comma 287 della legge 311/2004 “non ricade pertanto nella disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili”.

Quindi, ribadisce il Tar, “in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps il questore non può porre diniego “sotto questo profilo, quando sia chiaro che l’autorizzazione oggetto della richiesta è riferita esclusivamente all’attività di raccolta delle scommesse”.

Come evidenzia l’avv. Luca Giacobbe, dello studio legale Giacobbe Tariciotti & associati, che ha seguito il ricorso: “Il Tar Lombardia ribadisce un principio generale valido per tutti i contenziosi che riguardano l’applicazione del distanziometro: l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 (AWP e VLT). Trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo”.

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