Si torna a parlare della tassa dei 500 milioni per la filiera degli apparecchi da gioco del lontano 2015 in un emendamento proposto dai senatori di Fratelli d’Italia Ambrogio, Mennuni,
Si torna a parlare della tassa dei 500 milioni per la filiera degli apparecchi da gioco del lontano 2015 in un emendamento proposto dai senatori di Fratelli d’Italia Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti, Nocco.
In uno degli emendamenti presentati alla legge di Bilancio, si chiede di definire le pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma
921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la norma che nei fatti prevedeva la riduzione di 500 milioni di euro all’anno, a partire dal 2015, delle risorse statali destinate ai compensi per concessionari e altri soggetti che operano nella “gestione e raccolta del gioco” con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS.
Come si legge nell’emendamento, “ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in
regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera”.
Si propone che “Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle
pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’ instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.»
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