La Malta Gaming Authority fa riferimento alla Lettera di Messa in Vigilanza emessa dalla Commissione Europea in relazione all’Articolo 56A del Gaming Act (Capitolo 583 delle Leggi di Malta), precedentemente
La Malta Gaming Authority fa riferimento alla Lettera di Messa in Vigilanza emessa dalla Commissione Europea in relazione all’Articolo 56A del Gaming Act (Capitolo 583 delle Leggi di Malta), precedentemente noto come “Bill 55”.
MGA sostiene che l’articolo 56A non imponga un divieto assoluto di esecuzione delle sentenze europee contro le società di gioco autorizzate a Malta, né le protegge da azioni legali presso altri tribunali dell’UE.
L’articolo 56A, invece, conferma la politica pubblica di Malta in materia di gioco online di lunga data e riflette le norme vigenti nel diritto dell’UE, in particolare l’eccezione “ordine pubblico” del Regolamento Bruxelles I di rifusione. Non introduce motivi nuovi o distinti per il rigetto di sentenze straniere.
Sin dall’adesione di Malta all’Unione Europea, la sua licenza di gioco online è stata concepita come una licenza “point-of-supply”. Ciò significa che gli operatori autorizzati a Malta possono offrire i loro servizi a livello transfrontaliero, a condizione che dispongano di una valida base giuridica e che continuino a rispettare il quadro normativo maltese. Il quadro normativo maltese si impegna a promuovere il gioco responsabile e a tutelare tutti i giocatori, indipendentemente dal loro paese di residenza. Infatti, il quadro normativo di MGA stabilisce diversi requisiti, come la protezione dei fondi dei giocatori, la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, la fornitura di strumenti per il gioco responsabile al fine di prevenire i danni correlati al gioco d’azzardo e la garanzia che i servizi di gioco siano pubblicizzati in modo equo.
In quanto Stato membro che opera nell’ambito del diritto dell’UE, Malta ha costantemente sostenuto che il suo quadro normativo in materia di gioco d’azzardo è in linea con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in particolare la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento. La politica pubblica maltese nel settore del gioco d’azzardo è plasmata e fondata su questi stessi principi.
Malta, infatti, ha costantemente sostenuto che qualsiasi restrizione ingiustificata, diretta o indiretta, alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento nel mercato interno dell’UE, è in diretto contrasto con la giurisprudenza della CGUE e crea un chiaro ostacolo all’accesso al mercato e al commercio all’interno di altri Stati membri. Consentire tali restrizioni ostacola in definitiva il corretto funzionamento del mercato interno e limita la capacità delle imprese stabilite a Malta e in altri Stati membri di offrire liberamente i propri servizi. Per oltre 20 anni, Malta ha costantemente contestato qualsiasi approccio ingiustificatamente restrittivo adottato, in linea con la politica pubblica maltese nel settore del gioco online.
Di conseguenza, MGA ribadisce che l’articolo 56A del Gambling act non introduce motivi nuovi o distinti per rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione delle sentenze, oltre a quelli già previsti dal Regolamento (UE) 1215/2012. Piuttosto, codifica in legge la consolidata politica pubblica di Malta in materia di gioco d’azzardo. MGA continuerà a sostenere il governo maltese nell’instaurare un dialogo aperto e costruttivo con la Commissione Europea.
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