14 Luglio 2026 - 23:09

Ma gli imponibili forfettari applicati con il metodo induttivo negli accertamenti sui giochi sono sempre conformi alla Costituzione?

Di Generoso Bloise

05 Giugno 2026

La normativa che disciplina il settore del gioco, e più in particolare quello degli apparecchi, è di certo una delle più specialistiche e complesse nel nostro non semplice ordinamento giuridico.

Avv. Generoso Bloise

Come detto più volte, in molte pieghe della normativa di settore si annidano eccessi e mancanza di proporzionalità, tra offesa e reazione dell’ordinamento, che sono tipiche se non esclusive di questa materia.

Possiamo senza timore di smentita rilevare che oltre al sistema sanzionatorio anche in punto di tassazione e di accertamenti a seguito di illeciti, questo settore conosce eccessi estranei al resto dell’ordinamento.

Procedendo con ordine: la norma sull’accertamento in materia di PREU (e come vedremo in seguito analoghe riflessioni sono possibili per l’Imposta Unica sulle scommesse) risale al 2006, allorquando fu introdotto l’art. 39-quater, nel DL 269/2003, che prevede che al comma 3 “Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni”.

Fino a qui nulla quaestio, anche se la previsione di una sanzione amministrativa tributaria che si somma alla ripresa a tassazione che varia dal minimo di 240% dell’evaso al 480% (con un minimo di 5.000,00 euro) è già una singolarità della materia; basti pensare che per sanzioni molto più basse il Governo è intervenuto con una specifica riforma per ridurre a ragionevolezza il sistema sanzionatorio tributario, senza ricomprendervi la materia del gioco, per il quale invece la delega prevede come principio quello dell’inasprimento delle sanzioni.

Ma lo stesso comma continua con l’ipotesi in cui i dati dei contatori non siano presenti o non siano attendibili, prevedendo che “In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Fino al 2015 l’imponibile forfettario era il medesimo applicabile agli apparecchi collegati in rete che sebbene elevato (circa il doppio dell’incasso medio nazionale giornaliero di un apparecchio di gioco) era perlomeno applicabile a tutti gli apparecchi da gioco.

Invece l’art. 1 della legge 190/2014 ha modificato il quadro di riferimento ai commi 646 e 647: “646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio;

647. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio”.

A prescindere dalla difficoltà concreta di fornire una prova documentale dell’operatività effettiva, spesso costituita da atti non considerati attendibili dagli Uffici accertatori per i più svariati motivi, a destare preoccupazioni, o meglio a creare situazioni di incredibile sproporzione ed irragionevolezza è la previsione dell’imponibile forfettario in sé.

Infatti, se prendiamo ad esempio una fascia di territorio come la regione Calabria e utilizziamo i dati della raccolta (Libro Blu 2019) del 2018, che è stato un anno record per la raccolta mediante apparecchi da gioco AWP, vedremo che la raccolta complessiva registrata dalla rete nella regione è di 1.853 Mln di euro con il numero di 10.188 AWP presenti sul territorio che porta ad una media di raccolta giornaliera per apparecchi di circa 283 euro, approssimata per eccesso.

Il solo controllo numerico rende evidente quanto stiamo cercando di esporre.

La questione che si pone non è se sia lecito per lo Stato prevedere un imponibile presuntivo nel momento in cui non siano presenti dati oggettivi per fondare la ripresa a tassazione, non si può certo concludere che in assenza di dati chi non ha rispettato le regole abbia l’indebito vantaggio anche di non poter subire l’accertamento, è evidente che sia prerogativa del legislatore prevedere un imponibile forfettario.

Tuttavia, la ripresa a tassazione deve (dovrebbe) avvenire comunque in modo coerente con i parametri costituzionali di proporzionalità (art. 53 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed è su questo piano che della liceità costituzionale dell’importo stabilito per il calcolo del Preu forfettario che è più che lecito dubitare della costituzionalità della norma.

L’importo stabilito dalla legge è di circa 10 volte superiore alla effettiva capacità di produrre reddito degli apparecchi.

Facendo un rapido calcolo questo vuol dire che l’imponibile in concreto applicato su un solo apparecchio, in caso di calcolo forfettario, è di circa 1 mln di euro per un anno e la ripresa a tassazione è di circa 260.000 euro di imposta cui si somma una sanzione che non può risultare minore (di solito è di molto superiore) al 240% e quindi di ulteriori 624.000, in pratica per un solo apparecchio perviene al mal capitato contribuente una richiesta di pagamento che supera 1 mln di euro (ad apparecchio!).

Se si considera che questo accertamento è poi inviato all’Agenzia delle Entrate perché operi la ripresa a tassazione sui presunti redditi, spesso calcolati sull’imponibile e non sui margini della raccolta, si può comprendere i risvolti concreti della norma in commento.

È vero che la tassazione limita l’accertamento ad un anno e non agli ultimi 5 anni, ma questo non giustifica un imponibile 10 volte maggiore.

Il fatto inquietante è che la norma è rimasta invariata ed è applicata per tutte le annualità, sebbene la redditività degli apparecchi sia di molto diminuita.

Ma le Corti Tributarie, ad oggi, non hanno ancora avuto dubbi sulla costituzionalità di un sistema che se fosse previsto in materie diverse, ne siamo certi, avrebbe già interessato la Consulta con diverse ordinanze di rimessione.

Come detto, se possibile, in materia di imposta unica la norma, molto simile, è anche più sproporzionata, in quanto oltre all’imponibile esagerato prevede l’applicazione sempre e comunque dell’aliquota massima di quelle applicabili agli operatori collegati al totalizzatore.

Noi continueremo a coltivare il dubbio e insinuarlo nelle sedi competenti… ci sarà un Giudice a Berlino!

PressGiochi