20 Aprile 2024 - 12:37

Lotto. La Corte dei Conti proscioglie ricevitore inadempiente: nessun risarcimento se l’estinzione del debito è avvenuta prima del processo

Un ricevitore del lotto di Modica è stato assolto dalla Corte dei Conti per aver omesso di versare all’erario ben 31mila euro. Per il Procuratore regionale, che aveva chiesto la

18 Gennaio 2016

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Un ricevitore del lotto di Modica è stato assolto dalla Corte dei Conti per aver omesso di versare all’erario ben 31mila euro. Per il Procuratore regionale, che aveva chiesto la condanna del ricevitore, il soggetto, in quanto come agente contabile, era responsabile dei versamenti. Successivamente, la Procura aveva fatto sapere alla Corte che il ricevitore dopo la segnalazione dell’Agenzia delle Dogane, aveva provveduto ad estinguere il debito erariale e quindi era stata chiesta la cessazione della materia del contendere.

 

Tuttavia, come spiega il Collegio, “la rifusione del danno, per il quale il Procuratore regionale ha evocato in giudizio è avvenuta nel periodo temporale compreso tra la data di deposito della citazione e la data della sua notifica al convenuto, prima, pertanto, che il contraddittorio fosse correttamente instaurato.

Pertanto, nel caso di specie, il risarcimento del danno, ad opera del convenuto, che sotto il profilo sostanziale è integralmente satisfattivo dell’interesse dell’Erario, sotto quello processuale, fa venire meno, prima della nascita del processo, uno dei componenti strutturali dell’illecito contabile e cioè il danno risarcibile.

 

Nel caso in esame, il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, così come richiesto dal Pubblico Ministero, perché tale “modalità atipica di definizione della causa (….) presuppone (……) il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato (…)”.

In altri termini, il Giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere allorquando la causa estintiva del processo intervenga a “processo” regolarmente instaurato, facendo venir meno l’interesse delle parti alla sentenza di merito (art. 100 cpc). Con riferimento alle spese di giudizio, nella considerazione che la pretesa risarcitoria della Procura è stata soddisfatta prima della corretta instaurazione del rapporto processuale,- ha concluso la Corte – non possa essere pronunciata condanna a carico del convenuto nemmeno, come richiesto dall’organo requirente, secondo il principio della soccombenza virtuale”.

 

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