19 Aprile 2024 - 19:01

Lotto al Grand Hotel Europa. Il Tar richiede chiarimenti ai Monopoli di Stato

Niente ricevitoria del Lotto all’interno del Grand Hotel Europa. Lo ha stabilito ADM nel respingere le richieste della struttura ricettiva. La questione è però approdata al Tar Lazio, seconda sezione

25 Maggio 2015

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Niente ricevitoria del Lotto all’interno del Grand Hotel Europa. Lo ha stabilito ADM nel respingere le richieste della struttura ricettiva. La questione è però approdata al Tar Lazio, seconda sezione che ha richiesto ai Monopoli di Stato maggiori informazioni sulla decisione adottata.

Come ricorda il Tar, “nell’ottica di ampliare la rete di raccolta del gioco del lotto, l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, – dagli anni 90 ad oggi – ha previsto la possibilità di istituire nuovi punti di raccolta del gioco del lotto presso le rivendite speciali ubicate all’interno delle sale bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati, oltre che presso quelle ubicate nelle stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, autostradali, nonché, da ultimo, presso le stazioni di servizio situate in tangenziali, strade statali e provinciali, nonché raccordi autostradali”.

 

Secondo la difesa erariale, la ragione dell’esclusione degli alberghi (analogamente a quanto avviene per gli istituti di pena e le caserme), risiederebbe nel fatto che l’accesso alle rivendite è riservato, quasi esclusivamente, agli utenti della struttura.

 

Per il Tar tuttavia, “è controversa la legittimità delle determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha negato la concessione per la raccolta del gioco del lotto alla parte ricorrente, nonché quella dei decreti direttoriali che, nell’estendere tale possibilità alle rivendite speciali ubicate, in particolare, nelle sale bingo, nei centri commerciali e negli ipermercati, ha tuttavia omesso di inserirvi, per quanto qui interessa, i “bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza” che, invece, ai fini dell’istituzione delle rivendite speciali dei generi di monopolio, sono equiparati ai primi”.

 

A tal fine, il Collegio ha richiesto una relazione di chiarimenti dell’intimata Agenzia (nella persona del Dirigente preposto alla Direzione centrale normativa e affari legali), circa le differenze che essa ritiene sussistenti – nell’ottica della razionalizzazione della rete di raccolta del gioco del lotto secondo la disciplina recata dall’art. 33 della l. n. 724 del 1994 – tra le rivendite speciali di generi di monopolio ubicate nella sale bingo, nei centri commerciali e negli ipermercati, e quelle ubicate nei “bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza”.

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