L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una determina – firmata dal direttore dell’Agenzia Cons. Roberto Alesse – che definisce le modalità specifiche per il calcolo del payout,
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una determina – firmata dal direttore dell’Agenzia Cons. Roberto Alesse – che definisce le modalità specifiche per il calcolo del payout, al fine di individuare il valore medio complessivo del medesimo, in relazione alle lotterie attive, per garantire il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente in sede di approvazione e ai fini dell’indizione di ciascuna lotteria ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza.
Il calcolo è effettuato sia in relazione ai dati di raccolta e all’effettiva percentuale di restituzione in vincita, sia in base alla stima della raccolta nei dodici mesi successivi. Il valore del payout da considerare, ai fini dell’approvazione di ciascuna lotteria è calcolato mensilmente per consentire una valutazione aggiornata dell’andamento della restituzione in vincita rispetto alla raccolta.
Ai fini dell’individuazione delle lotterie attive, sono prese in considerazione sia le lotterie indette, sia le lotterie per le quali sia stata concessa l’approvazione della proposta del concessionario ai fini dell’indizione. Non sono prese in considerazione le lotterie chiuse o per le quali sia stata proposta la chiusura.
Il concessionario è chiamato a fornire mensilmente i dati dei risultati di vendita e i dati dei premi effettivamente reclamati riferiti agli ultimi dodici mesi per tutte le lotterie attive in tale periodo. La percentuale effettiva di restituzione della raccolta in vincite è calcolata attraverso il rapporto tra i premi effettivamente reclamati e la raccolta effettiva.
Il concessionario deve altresì fornire su base mensile, per i dodici mesi successivi, una stima delle vendite sulla base del dato della media mensile dei dodici mesi precedenti ovvero, nei casi di lotterie indette da meno di dodici mesi, dalla proiezione su dodici mesi delle vendite effettuate nel periodo di avvenuta distribuzione; la stima deve comprendere anche le lotterie già approvate ma non ancora indette facendo riferimento al lotto iniziale e al payout indicati nella proposta approvata.
Per le lotterie con partecipazione a distanza, oggetto di trasposizione della struttura premi e del pay out di quelle fisiche, non ancora indette, atteso il riscontrato maggiore arco temporale di vendita di un lotto di giocate rispetto ai biglietti fisici, il lotto iniziale viene riproporzionato applicando al lotto proposto il fattore derivante dalla percentuale calcolata dal rapporto tra le vendite effettive ed il valore dei lotti delle altre lotterie con partecipazione a distanza della medesima specie dello stesso prezzo o, in caso di mancanza, di quello più vicino a quello del prezzo proposto, con arrotondamento per eccesso.
I dati forniti dai concessionari sono funzionali alla definizione della stima della percentuale di payout che si prevede di raggiungere in linea teorica nei dodici mesi successivi. Il calcolo è condotto attraverso il rapporto, per ciascuna lotteria già indetta o per la quale sia stata disposta l’approvazione, tra la restituzione teorica in vincite prevista per ciascuna lotteria e la stima delle vendite dei dodici mesi successivi.
Al fine di richiedere l’approvazione e la successiva indizione di una nuova lotteria, il concessionario presenta una proposta di struttura premi e di payout per ogni singolo lotto di cui la medesima si compone. Nel caso in cui la proposta del concessionario comporti, sulla base di elementi identitari, la sostituzione di una lotteria con un’altra, con possibile coesistenza temporale delle medesime, i dati da considerare sono quelli della lotteria proposta in sostituzione.
L’Agenzia procede ad aggiornare il calcolo dei rapporti attraverso l’inserimento del payout proposto nella reportistica mensile fornita dal concessionario e a definire il nuovo valore del payout medio complessivo, calcolato secondo i criteri previsti dalla determina, in relazione sia alla raccolta effettiva che a quella stimata.
L’Agenzia procede pertanto all’approvazione della lotteria proposta a seguito di verifica che il relativo payout consenta di mantenere il valore di quello medio complessivo inferiore o uguale a quello normativamente previsto.
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