L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiama i concessionari del gioco online al rispetto rigoroso delle norme sulle ricariche in contanti dei conti di gioco. Con una nuova circolare firmata
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiama i concessionari del gioco online al rispetto rigoroso delle norme sulle ricariche in contanti dei conti di gioco. Con una nuova circolare firmata dal direttore centrale Mario Lollobrigida, l’Adm segnala infatti diverse violazioni emerse presso alcuni punti vendita ricariche riconducibili a differenti concessionari.
Al centro del provvedimento c’è l’applicazione dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che disciplina le modalità di ricarica dei conti di gioco online e introduce un preciso limite settimanale per le operazioni effettuate in contanti.
La normativa stabilisce che le ricariche effettuate presso i punti vendita devono avvenire utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, già indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e preventivamente validati. Solo in via residuale è consentito l’utilizzo del contante o di strumenti differenti da quelli tracciati, ma entro un tetto massimo complessivo di 100 euro a settimana.
La disposizione richiama espressamente l’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio e punta a rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco online.
Nella circolare, Adm evidenzia che dal 13 maggio scorso tutti i concessionari avrebbero dovuto adeguare i propri sistemi informatici, adottando misure tecniche in grado di impedire il superamento del limite settimanale. In particolare, i sistemi utilizzati dai punti vendita ricariche devono monitorare automaticamente le operazioni effettuate dai giocatori, bloccando eventuali versamenti eccedenti la soglia prevista dalla legge.
Secondo quanto riferito dall’Agenzia, sarebbero però arrivate segnalazioni relative a punti vendita che continuerebbero a consentire ricariche oltre il limite consentito.
L’Adm richiama quindi tutti i concessionari a un “rigoroso rispetto” della normativa, ricordando che le eventuali violazioni possono comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 64 del decreto legislativo 231/2007.
Oltre alle sanzioni amministrative antiriciclaggio, la circolare segnala anche la possibilità di applicare specifiche penali convenzionali previste nei rapporti concessori.
Il documento rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento dei controlli sul gioco online e sui flussi finanziari collegati alle operazioni di ricarica, tema che negli ultimi mesi è diventato centrale nelle strategie di contrasto al riciclaggio e al gioco illegale.
Di seguito la circolare:
Articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – Limite settimanale di ricarica in contanti dei conti di gioco
Sono pervenute segnalazioni in merito alla violazione, da parte di alcuni punti vendita ricariche facenti capo a diversi concessionari, del limite settimanale di ricarica dei conti di gioco, previsto dall’articolo 13, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Si sottolinea che la citata normativa, nel richiamare espressamente l’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che “… la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.”.
Ne deriva che l’utilizzo di strumenti per la ricarica dei conti di gioco non riconducibili a quelli idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari deve intendersi consentito, esclusivamente, nel limite complessivo settimanale di 100 euro e che, a tal fine, dallo scorso 13 maggio ogni concessionario ha dovuto attivare apposite misure sul sistema informatico, utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche, per garantire il rispetto del citato limite.
Si richiamano, pertanto, tutti i concessionari ad un rigoroso rispetto della citata normativa, per la quale, in caso di violazione, sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché specifiche penali convenzionali.
IL DIRETTORE CENTRALE
Mario Lollobrigida
PressGiochi






