Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto l’appello del Ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar Calabria che aveva annullato il diniego della Questura di Vibo Valentia al rilascio
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto l’appello del Ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar Calabria che aveva annullato il diniego della Questura di Vibo Valentia al rilascio di una licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del Regio decreto 773/1931 (TULPS).
La vicenda riguarda un richiedente che aveva impugnato davanti al Tar il provvedimento con cui la Questura aveva respinto la sua istanza, ritenendo non adeguatamente dimostrato il requisito della buona condotta e dell’affidabilità necessario per l’esercizio dell’attività.
Il Tar Calabria aveva accolto il ricorso, ritenendo che gli elementi raccolti dall’Amministrazione non fossero, nel loro complesso, sufficienti a giustificare il diniego della licenza. Il giudice di primo grado aveva infatti considerato non adeguatamente attuali e specifici gli elementi relativi alle frequentazioni del richiedente e al suo contesto familiare.
Il Ministero dell’Interno ha quindi impugnato la decisione, sostenendo che gli elementi acquisiti dovessero essere valutati complessivamente nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.
Il Ministero dell’Interno ha quindi impugnato la decisione sostenendo che, nella valutazione della “buona condotta”, la Pubblica amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità e può fondare il proprio giudizio anche su una valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente. Secondo il Ministero, nel caso specifico gli accertamenti avevano evidenziato sia cointeressenze societarie di tipo familiare sia collegamenti con soggetti ritenuti controindicati.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello. Secondo i giudici di Palazzo Spada, gli elementi posti alla base del diniego devono essere valutati “in modo non atomistico ma unitario”. In questo caso, il riferimento alle frequentazioni del richiedente con soggetti controindicati, sebbene risalenti nel tempo, deve essere considerato insieme al contesto familiare, caratterizzato da elementi di controindicazione riguardanti entrambi i genitori.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto che il quadro complessivo fosse sufficiente a sostenere la valutazione negativa sull’affidabilità del richiedente e, quindi, a giustificare il diniego della licenza.
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Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO






