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Legge europea 2019-2020: qualifiche professionali ippiche già garantite nella loro libera circolazione in Europa

“L’articolo 5 reca disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall’applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di fantino, allenatore e guidatore di cavalli da corsa, ciò

28 Ottobre 2020

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“L’articolo 5 reca disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall’applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di fantino, allenatore e guidatore di cavalli da corsa, ciò in quanto in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei di-versi Stati membri”. E’ quanto afferma Angela Ianaro del M5S relatrice in XIV commissione della Camera della legge europea 2019-2020.

La legge è stata in discussione anche in XIII commissione dove la relatrice Chiara Gagnarli (M5S), ha ricordato: “L’articolo 5 contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall’applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa. Nello specifico, ciò avviene tramite una novella all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo n.206 del 2007che espunge le suddette categorie professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei diversi Stati membri e la gestione delle istanze di riconoscimento per tali professioni secondo le modalità richieste dalla normativa europea renderebbe più difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico, richiedendo la necessità di un passaggio attraverso lo sportello unico. Viene, infine, sottolineato che nessun Paese europeo aderente all’IFHA e all’UET ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE, risultando, da una verifica sulla banca dati delle professioni regolamentate in Europa, che solo l’Italia ha inserito le professioni in parola nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla predetta direttiva2013/36/CE)”.

 

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