29 Marzo 2024 - 16:43

Legge europea 2015 e vincite dei casinò: non approvata la questione pregiudiziale di costituzionalità

Prosegue in Aula al Senato l’esame della Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle relazioni relative alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. Nella seduta di ieri i relatori, il sen. Cociancich

04 Maggio 2016

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Prosegue in Aula al Senato l’esame della Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle relazioni relative alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. Nella seduta di ieri i relatori, il sen. Cociancich (PD) e Mirabelli (PD) hanno illustrato il provvedimento e i documenti di indirizzo.

Inoltre è stata posta la pregiudiziale di costituzionalità, dal sen. D’Alì (FI-PdL), rilevando che la Commissione ha approvato un emendamento privo di copertura finanziaria. La pregiudiziale non è stata approvata dall’Aula.

 

Nel testo integrale della relazione orale del senatore Cociancich sul disegno di legge , si ricorda il contenuto dell’art.  7, in materia di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco, “è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU e a dare seguito alla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13). La normativa italiana attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in case da gioco (anche online) autorizzate in Italia o in un altro Stato membro. La Corte, e la Commissione europea, ritengono che tale normativa sia incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 56 del TFUE.

Attualmente, le vincite conseguite in case da gioco (anche online) autorizzate in un altro Stato membro, sono soggette alle aliquote progressive dell’IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l’imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell’imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10% della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori (comma 7 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

La modifica, pertanto, è volta a esclude dall’IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, rendendole così sostanzialmente omogenee alle vincite conseguite in Italia. Inoltre, per rendere la disciplina anche formalmente omogenea, viene abrogato il comma 7 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sull’imposta sostitutiva e con un emendamento approvato in Commissione si è chiarito che l’esenzione dall’IRPEF riguarda anche le vincite conseguite in case da gioco italiane”.

PressGiochi