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Legge europea 2015. Cociancich(Pd): “La clausola di invarianza finanziaria non si applica alle vincite dei casinò esteri”

L’articolo 5 della Legge europea 2015, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell’ambito del quale la

25 Febbraio 2016

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L’articolo 5 della Legge europea 2015, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) contrasti con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE, in quanto configura una disparità di trattamento rispetto alle vincite ottenute in case da gioco italiane.

Lo ha dichiarato il senatore Roberto Cociancich del Pd, relatore al decreto recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015 ieri durante l’esame del provvedimento in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato.

 

“Le vincite conseguite all’estero – anche tramite operatori online – ha ricordato il relatore -sono soggette alle aliquote progressive dell’IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l’imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell’imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10 per cento della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori. La modifica, pertanto, è volta a escludere dall’IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco – anche online – autorizzate in altri Stati membri. Inoltre, sia per le vincite in Italia, che per quelle conseguite all’estero, viene esclusa l’imposta sostitutiva degli spettacoli e viene applicata quella propria dei premi e vincite da gioco di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che consiste in un’aliquota variabile dal 10 al 25 per cento a seconda del gioco, da applicare alla vincita”.

Infine, ha precisato Cociancich “L’articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatti salvi l’articolo 5 relativo alla tassazione delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri”.

PressGiochi

 

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