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Legge di delegazione europea 2019-2020: la protezione dei minori passa anche dal divieto di pubblicità del gioco d’azzardo

A Palazzo Madama è in calendario questa settimana la discussione sulla legge di delegazione europea 2019-2020. Il Servizio studi del Senato nell’analizzare il provvedimento ripercorre le norme relative alla pubblicità

29 Settembre 2020

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A Palazzo Madama è in calendario questa settimana la discussione sulla legge di delegazione europea 2019-2020. Il Servizio studi del Senato nell’analizzare il provvedimento ripercorre le norme relative alla pubblicità televisiva volte a tutelare i minori, tra le quali compare anche il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo.

 

“L’articolo 23 della direttiva 2010/13/UE – si legge nel dossier – fissa un limite complessivo di trasmissione per la pubblicità televisiva: nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18 e tra le 18 e le 24, la percentuale di spot pubblicitari e di televendita non deve superare il 20%. L’articolo 26 lascia comunque agli Stati membri la possibilità di prevedere condizioni diverse per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale;

f) Con una modifica in sede referente, è stata aggiunta la lettera f), al fine di prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni.

g) garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Includere inoltre il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo;

Si è previsto in particolare, con una modifica a tale lettera approvata in sede referente, che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l’appropriazione di identità altrui, al fine de alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false”.

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