22 Gennaio 2026 - 11:05

Legge di Bilancio: tutte le proposte per la modifica di PREU, payout e vincite di AWP e VLT

Numerosi emendamenti sono stati presentati alla Legge di Bilancio all’esame del Senato, con l’obiettivo di rivedere alcuni parametri chiave che regolano il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, come AWP e

17 Novembre 2025

Numerosi emendamenti sono stati presentati alla Legge di Bilancio all’esame del Senato, con l’obiettivo di rivedere alcuni parametri chiave che regolano il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, come AWP e VLT. Tra le principali proposte emergono modifiche al PREU (prelievo erariale unico), al payout (percentuale di restituzione delle vincite agli utenti) e ai massimali delle vincite.

Rasterlli e Gelmetti di Fratelli d’Italia hanno proposto:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cuiall’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del pay-out minimo al 70 per cento.

I senatori Testor, Dreosto della Lega propongono:

“Art. 28-bis. (Misure in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento)

1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento.”

Magni, De Cristofaro, Cucchi chiedono:

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis (Giochi-Modifiche al PREU ed al Pay-out)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente:

“Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e all’60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tajani, Manca, Losacco del Partito democratico chiedono:

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis (Istituzione Osservatorio GAP e dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue:

a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o “new slot”), l’aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme giocate;

b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l’aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate.

2. Con decreto del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4.

4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo

è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

5. Presso il ministero della Salute, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell’osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all’Osservatorio GAP di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di variazione al bilancio.»

Lotito di Forza Italia chiede:

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis. 1.Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del pay-out minimo al 70 per cento.»

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