12 Gennaio 2026 - 21:09

Legge di Bilancio. Segnalati emendamenti su Fondo per il contrasto alle ludopatie e definizione delle pendenze sulla tassa dei 500 milioni

Nel corso dell’esame in Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e sul bilancio pluriennale 2026-2028, sono stati segnalati due

20 Novembre 2025

Nel corso dell’esame in Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e sul bilancio pluriennale 2026-2028, sono stati segnalati due emendamenti di rilievo che intervengono direttamente sul settore del gioco pubblico.

Il primo emendamento, a firma Tajani prevede l’istituzione del Fondo per il contrasto delle ludopatie.

Di seguito il testo.

Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente: « Art. 91 bis (Fondo per il contrasto delle ludopatie)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge il “Fondo per il contrasto delle ludopatie” al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza

del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede:

a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del teso unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;

b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;

c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura del 8,25 per cento;

d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011,

adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12,25 per cento;

e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione del presente articolo.

Il secondo emendamento di Fratelli d’Italia chiede la definizione delle pendenze sui 500 milioni e sulle controversie ippiche.

Di seguito il testo della proposta.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Articolo 28-bis (Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche)

1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.

2. Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’ instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.

4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi..

5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:

a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

1)  con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:

    1. anno 2006: 100 per cento;
    2. anno 2007: 100 per cento;
    3.   anno 2008: 85 per cento;
    4. anno 2009: 78 per cento;
    5. anno 2010: 77 per cento;
    6. anno 2011: 72 per cento;
    7. anno 2012: 60 per cento.
      6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
      7. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.

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