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Legge di Bilancio. Relazione tecnica: da gara SuperEnalotto condizioni più vantaggiose per l’Erario ed effetti positivi della Lotteria dello scontrino

Negli ultimi giorni è stato depositato alla Camera il testo della Legge di Bilancio, con allegata la Relazione Tecnica certificata dalla Ragioneria dello Stato, contenente diverse misure in materia di

03 Novembre 2016

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Negli ultimi giorni è stato depositato alla Camera il testo della Legge di Bilancio, con allegata la Relazione Tecnica certificata dalla Ragioneria dello Stato, contenente diverse misure in materia di gioco.
Nella relazione tecnica per quanto riguarda il SuperEnalotto si legge: “Con la norma proposta si prevede l’affidamento del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La disposizione stabilisce una base d’asta costituita da due elementi: l’aggio, pari al 5 per cento della raccolta, con offerte al ribasso, e la una tantum, pari a euro 100 milioni, con offerte al rialzo.
La concessione attuale prevede un aggio per il concessionario pari al 3,73 per cento. A tale importo si è giunti, in sede di gara, partendo da una base d’asta, pari al 5,71 per cento, più alta rispetto a quella prevista dalla norma.
Inoltre, in sede di gara l’attuale concessionario aveva offerto una una tantum pari a 101.501.000 di euro, partendo da una base d’asta di 10 milioni di euro, pari al 10 per cento di quella prevista dalla norma.
E’ quindi ragionevole ritenere che, anche alla luce della maggiore apertura rispetto alla platea dei potenziali concorrenti, in sede di gara le condizioni che saranno offerte dall’aggiudicatario potrebbero essere relativamente più vantaggiose, per l’Erario, di quelle oggi vigenti.
La norma prevede che il prezzo di aggiudicazione sia versato per il 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione, che si prevede avvenga entro il 2017 e per il 50 per cento all’atto dell’effettiva assunzione del servizio, prevista per il 2018.

Nello specifico si legge: “Nel mese di giugno 2018 verrà a scadenza la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e giochi complementari e opzionali, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla Società Sisal Spa, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 90 e 91, della legge n. 296/2006.
La concessione in essere, relativa ai “giochi numerici a totalizzatore”, comprende le seguenti tipologie di gioco:
– SuperEnalotto e il gioco accessorio Superstar;
– SiVinceTutto SuperEnalotto;
– Vinci per la Vita-Win for Life;
– Eurojackpot.
Considerata la citata scadenza della concessione, le relative procedure di gara dovranno essere espletate nel corso dell’anno 2017, per cui si rende necessario prevedere la relativa disciplina.
In vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla
componente prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella
misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
d)aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o rapporti negoziali consentiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per
prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo
standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque
eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).
Il comma 2 prevede che al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte
dell’aggiudicatario, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete, tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

Mentre per quanto riguarda la Lotteria nazionale collegata agli scontrini “si prevede che l’esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest’ultimo”.
Alla predetta lotteria nazionale si associano effetti di stimolo alla compliance e, in definitiva, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dalla conseguenze emersione, a seguito
dell’introduzione di una lotteria associata all’emissione di scontrini, ricevute e fatture emesse dai titolari di partita IVA quando effettuano una transazione con un consumatore finale, di operazioni sconosciute al fisco, in ragione dei risultati ottenuti dall’Amministrazione Fiscale Portoghese che ha introdotto tale incentivo a partire dal 2014.
Dai dati relativi a tale esperienza risulta che, su alcuni specifici settori di attività economica, nel primo anno di applicazione della lotteria, in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato pari al 8,7%.
Poiché deve tenersi conto anche dell’incremento legato all’andamento del ciclo economico, per sterilizzare tale componente si è considerata la variazione del PIL del Portogallo espresso in valuta corrente. La variazione 2014 su 2013 di questo aggregato è risultata pari al +1,7%. Pertanto, il beneficio incrementale da considerare si riduce dall’8,7% al 7,0%. Occorre, inoltre, tenere presente che i settori di attività economica considerati dai portoghesi sono stati interessati, oltre che dall’introduzione della lotteria, anche da incentivi legati al rimborso parziale dell’IVA pagata dai consumatori finali. In assenza di ulteriori informazioni si può supporre che metà dell’incremento registrato sia riconducibile alla lotteria e l’altra metà ai rimborsi. Il tasso incrementale, quindi,
si deve ridurre dal 7,0% al 3,5%.
Dal momento che non è possibile stimare il numero e l’importo dei premi della prevista lotteria – il cui importo dovrebbe comunque essere considerato ai fini della valutazione dell’effetto finanziario netto derivante dalla misura – dell’unicità dell’esperienza portoghese e, pertanto, della limitata predittività che si può attribuire a tale unico precedente diretto, benchè si ritenga che alle disposizioni possano essere ascritti, a decorrere dal 2018, positivi effetti di gettito, prudenzialmente si ritiene opportuno non stimare alcun effetto finanziario dall’introduzione della misura.
PressGiochi