24 Aprile 2024 - 14:21

Legge di Bilancio. Palma (Pd): “Modifiche alle scommesse per sostenere l’ippica”

Gli onorevoli Palma, Cova, Sani del Pd in Commissione Agricoltura hanno presentato un emendamento su scommesse e ippica nel quale si chiede: In coerenza con quanto previsto dalla legge 23

11 Dicembre 2017

Print Friendly, PDF & Email

Gli onorevoli Palma, Cova, Sani del Pd in Commissione Agricoltura hanno presentato un emendamento su scommesse e ippica nel quale si chiede:

In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.

621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l’accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione Pag. 276il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell’esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-quinquies. Dall’entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-sexies. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l’introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 ’accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-septies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l’adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

621-octies. Qualora dall’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l’aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l’organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell’articolo 15, comma 3, lettera b) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

 

 

PressGiochi