28 Marzo 2024 - 10:06

Legge di Bilancio: accolto come raccomandazione l’odg del M5S sull’accessibilità ai dati di gioco

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve garantire la pubblicazione e la piena accessibilità a tutti dei dati aggregati almeno a livello comunale, relativi ai consumi, ai ricavi erariali e

30 Dicembre 2021

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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve garantire la pubblicazione e la piena accessibilità a tutti dei dati aggregati almeno a livello comunale, relativi ai consumi, ai ricavi erariali e ai margini percepiti dalle imprese concessionarie e gestionarie, in dettaglio per ciascuna tipologia di gioco.

 

E’ quanto si chiede in un ordine del giorno, accolto come raccomandazione, a firma Francesco Silvestri e Davide Zanichelli del M5S alla legge di Bilancio che in queste ore è all’esame finale della Camera.

L’Aula di Montecitorio ha confermato la fiducia al governo, posta dall’esecutivo sulla legge di Bilancio. I voti a favore sono stati 414, i contrari 47 (FdI e Alternativa). Un solo astenuto (Vittorio Sgarbi). Il voto finale sul provvedimento è atteso nella mattinatta di oggi.

 

Di seguito il testo dell’ordine del giorno.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti misure urgenti in materia fiscale;

nel documento di economia e finanza 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato il disegno di legge sul riordino del settore dei giochi quale collegato alla decisione di bilancio;

premesso che:

l’articolo 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020) prevede che, garantita la tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi AWP e VLT sono riservati: a) al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine e ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori e per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;

considerato che:

la norma chiaramente esprime una finalità di tutela della sicurezza, della privacy e della salute delle persone;

il disturbo da gioco d’azzardo è un comportamento problematico persistente, o ricorrente, legato al gioco d’azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, classificato dal 2013 come dipendenza comportamentale;

per contrastare tale fenomeno nella sua complessità e multidimensionalità l’Istituto superiore di sanità (ISS) realizza studi basati sulle evidenze scientifiche, promuove sistemi di monitoraggio, propone interventi di formazione e informazione; facilita, inoltre, l’incontro tra la domanda dei cittadini e l’offerta dei servizi di cura e delle risorse sul territorio dedicate alle problematiche dovute all’indebitamento, anche attraverso interventi di counselling;

l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, quale organismo consultivo del Ministro della salute, provvede a: monitorare la dipendenza dal gioco d’azzardo; monitorare l’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP); valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d’azzardo presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; svolgere le funzioni assegnate dalla legge;

considerato, inoltre, che:

tra il 2000 e il 2019, la raccolta complessiva da giochi, indice dell’ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 10 a circa 110,5 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli. Già nel 1998, peraltro era documentata la vulnerabilità dei ceti meno abbienti da una ricerca della Doxa relativa al gioco del Lotto dalla quale risultava il 66 per cento dei disoccupati, il 47 per cento degli indigenti e il 56 per cento degli appartenenti al ceto medio-basso;

le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall’azzardo;

svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all’azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all’azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

il tempo dedicato all’azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

valutato inoltre che:

l’articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure volte al monitoraggio dell’offerta dei giochi prevedendo l’istituzione anche di una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

i dati personali, variamente ricavabili, ad esempio dalla tessera sanitaria o dai documenti personali prodotti all’apertura dei conti di gioco, identificano o rendono identificabile una persona fisica e forniscono dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, per cui, associati alle operazioni di gioco, possono comunque consentire di profilare comportamenti, inclusi i comportamenti nell’azzardo e le reazioni, a livello individuale o di categoria o fascia di popolazione;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall’industria internazionale per affinare l’efficacia dei software dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d’azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

l’espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido turn over e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l’innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati relativi alle operazioni di gioco, raccoglibili dagli apparecchi elettronici o dalle piattaforme digitali o con altre modalità di registrazione, e associabili a dati identificativi dei giocatori, ricavati dalle tessere sanitarie necessarie all’uso di apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo raccolti per l’elaborazione della banca dati di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ovvero associabili ai documenti di identità o ai conti di gioco o con qualsiasi altra modalità, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati; garantendo pertanto il miglior rispetto della normativa sulla privacy, e impedendo la divulgazione di dati individuali e sensibili, dai quali sarebbe possibile la profilazione dei fruitori di gioco d’azzardo e delle relative attitudini comportamentali;

ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia nei report di cui all’articolo 1, comma 728, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia in base a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha previsto l’accesso civico generalizzato per garantire a chiunque «il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge» provveda alla pubblicazione e alla piena accessibilità a tutti dei dati aggregati almeno a livello comunale, relativi ai consumi, ai ricavi erariali e ai margini percepiti dalle imprese concessionarie e gestionarie, in dettaglio per ciascuna tipologia di gioco, assicurando in tal modo la piena conoscibilità dei flussi di gioco a livello territoriale, il diritto all’informazione per i cittadini e una base informativa per le amministrazioni locali.

 

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