Nella giornata di ieri 23 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio 2026 al Senato. Ora si attende l’approvazione anche da parte della Camera, che dovrebbe avvenire entro il
Nella giornata di ieri 23 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio 2026 al Senato. Ora si attende l’approvazione anche da parte della Camera, che dovrebbe avvenire entro il 30 dicembre.
In particolare, l’articolo 1 comma 422 prevede delle misure in materia di dipendenza patologiche.
Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).
Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente.
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 % annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25%annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).
È abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).
Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (comma 374).
Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).
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