15 Gennaio 2026 - 18:11

Legge di Bilancio 2026. Dipendenze e gioco d’azzardo: l’Articolo 91 rafforza la rete nazionale di prevenzione e formazione

Con l’articolo 91 della Legge di bilancio 2025, il legislatore interviene in modo significativo nel quadro delle politiche nazionali sulle dipendenze patologiche, ampliando finalità e strumenti del nuovo Fondo per

03 Novembre 2025

Con l’articolo 91 della Legge di bilancio 2025, il legislatore interviene in modo significativo nel quadro delle politiche nazionali sulle dipendenze patologiche, ampliando finalità e strumenti del nuovo Fondo per le dipendenze patologiche (FDP). La norma – spiega oggi il Servizio Studi del Parlamento – integra e rafforza le disposizioni già previste dal comma 369 della legge n. 207/2024, destinando una quota pari all’1,5% delle risorse del Fondo non solo alle attività di analisi e monitoraggio curate dall’Osservatorio nazionale permanente, ma anche allo sviluppo di programmi formativi per operatori socio-sanitari, alla definizione di linee di indirizzo e alla realizzazione di progetti nazionali in materia di prevenzione, reinserimento e valutazione degli interventi.

L’articolo si inserisce in un più ampio riassetto organico del sistema di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze – come delineato dai commi 367-375 della stessa legge di bilancio – che istituisce il nuovo Fondo, ne definisce criteri di riparto, introduce misure per il potenziamento del personale dei servizi per le dipendenze e riorganizza il sistema degli osservatori nazionali. Si tratta di un intervento strutturale che mira a consolidare una governance unitaria del fenomeno, superare frammentarietà normative pregresse e garantire una programmazione più efficace sul territorio, in un ambito in cui la domanda di servizi è in continua evoluzione.

 

Articolo 91  (Misure in materia di dipendenze patologiche)
L’articolo 91, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
L’articolo 91, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.

Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa
di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. D.M. 10 luglio 2025). Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma A.S. n. 1689 Articolo 91 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal
successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene
autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da
destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).

Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene
disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di
attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra). Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto
2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).

Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a
queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).

E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma
373). Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo
per il gioco d’azzardo patologico (comma 374).

Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).

 

PressGiochi

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