Prosegue in Commissione Bilancio del Senato l’esame della legge di Bilancio 2026. All’interno di questo percorso restano segnalati due emendamenti particolarmente rilevanti per il settore dei giochi pubblici. Il primo,
Prosegue in Commissione Bilancio del Senato l’esame della legge di Bilancio 2026. All’interno di questo percorso restano segnalati due emendamenti particolarmente rilevanti per il settore dei giochi pubblici.
Il primo, a firma Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti e Nocco, introduce un nuovo articolo 28-bis dedicato alla definizione delle pendenze relative al versamento una tantum previsto dalla legge 190 del 2014 e alla chiusura delle controversie in materia di scommesse ippiche. L’emendamento stabilisce che i concessionari della rete telematica degli apparecchi da intrattenimento sono tenuti a versare il debito residuo nei confronti dell’Erario in tre rate di pari importo a 60, 120 e 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, senza interessi e a condizione di rinunciare ai contenziosi pendenti e a futuri ricorsi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli determinerà l’importo dovuto da ciascun concessionario, con la possibilità di una riduzione fino al 20 per cento dell’ammontare non ancora versato, calcolata in base al livello di adempimento già osservato. Il mancato pagamento di una rata comporterà la decadenza dal beneficio e l’immediato avvio delle procedure di riscossione dell’intero importo comprensivo degli interessi. Il testo disciplina inoltre la possibilità di definire in via transattiva le controversie relative alle scommesse ippiche, anche in presenza di sentenze non definitive o lodi arbitrali, stabilendo criteri specifici per il calcolo delle percentuali di riconoscimento dei risarcimenti e prevedendo la rideterminazione dei minimi annui garantiti per il periodo 2006-2012, con conseguente ricalcolo delle integrazioni dovute o delle eventuali eccedenze da restituire.
Ecco il testo:
Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti, Nocco
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Articolo 28-bis (Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche)
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.
2. Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’ instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.
4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.
5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:
a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:
1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;
2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;
3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:
1. anno 2006: 100 per cento;
2. anno 2007: 100 per cento;
3. anno 2008: 85 per cento;
4. anno 2009: 78 per cento;
5. anno 2010: 77 per cento;
6. anno 2011: 72 per cento;
7. anno 2012: 60 per cento.
6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
7. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.
Il secondo emendamento, presentato da Tajani, propone l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il contrasto delle ludopatie, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026. Il Fondo finanzierà iniziative destinate alla prevenzione, all’informazione e alla tutela delle persone esposte al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. La copertura finanziaria è prevista tramite interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da adottare entro il 28 febbraio 2026, con esclusione dei settori essenziali come sanità, welfare, istruzione, stipendi e pensioni. Qualora tali misure non fossero sufficienti, si farà ricorso a maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e alla rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, salvaguardando famiglie e imprese più vulnerabili e privilegiando gli interventi necessari ad allinearsi alle normative europee.
Tajani
Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente: « Art. 91 bis (Fondo per il contrasto delle ludopatie)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, il “Fondo per il contrasto delle ludopatie”, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia.
Conseguentemente, all’articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: “15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Il dibattito proseguirà nei prossimi giorni, in vista della definizione del testo che sarà sottoposto al voto dell’Aula del Senato.
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