13 Marzo 2026 - 19:08

Legge annuale mercato e concorrenza. Trevisi (FI) propone l’autoesclusione parziale dal gioco a distanza

Il senatore Antonio Salvatore Trevisi di Forza Italia ha presentato un emendamento al disegno di legge n. 1578, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, attualmente in

30 Settembre 2025

Il senatore Antonio Salvatore Trevisi di Forza Italia ha presentato un emendamento al disegno di legge n. 1578, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, attualmente in esame presso la 9ª Commissione permanente del Senato. L’emendamento mira a introdurre una maggiore tutela dei giocatori online, consentendo loro di richiedere l’autoesclusione dal gioco a distanza in modo parziale, selezionando uno o più giochi specifici da cui desiderano essere esclusi.

La proposta, se approvata, integrerebbe l’articolo 24, comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e prevede anche che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge i titolari delle concessioni rendano disponibili strumenti sulle proprie piattaforme online per consentire agli utenti di effettuare questa autoesclusione parziale in modo semplice e immediato.

L’emendamento di Trevisi si inserisce nel più ampio quadro degli interventi normativi finalizzati a garantire la protezione dei consumatori e a promuovere la concorrenza nel settore del gioco a distanza. La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, infatti, contiene una serie di misure volte a migliorare la trasparenza e l’efficienza dei mercati, oltre a rafforzare gli strumenti di tutela dei cittadini.

Si segnala che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 29 settembre 2025 alle ore 18. L’esame del disegno di legge proseguirà oggi, 30 settembre, a partire dalle ore 15, in sede referente presso la Commissione Industria del Senato, dove i senatori discuteranno le varie proposte emendative per decidere eventuali modifiche prima dell’approdo in Aula.

Di seguito il testo dell’emendamento: Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 9-bis.

1. La richiesta di autoesclusione dal gioco a distanza, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009, n. 88, può essere effettuata dal singolo utente anche in modo parziale per uno o più giochi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni mettono a disposizione degli utenti, sulle proprie piattaforme online, strumenti per la richiesta parziale di autoesclusione dal gioco a distanza.»

PressGiochi