Il senatore Antonio Salvatore Trevisi di Forza Italia ha presentato un emendamento al disegno di legge n. 1578, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, attualmente in
Il senatore Antonio Salvatore Trevisi di Forza Italia ha presentato un emendamento al disegno di legge n. 1578, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, attualmente in esame presso la 9ª Commissione permanente del Senato. L’emendamento mira a introdurre una maggiore tutela dei giocatori online, consentendo loro di richiedere l’autoesclusione dal gioco a distanza in modo parziale, selezionando uno o più giochi specifici da cui desiderano essere esclusi.
La proposta, se approvata, integrerebbe l’articolo 24, comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e prevede anche che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge i titolari delle concessioni rendano disponibili strumenti sulle proprie piattaforme online per consentire agli utenti di effettuare questa autoesclusione parziale in modo semplice e immediato.
L’emendamento di Trevisi si inserisce nel più ampio quadro degli interventi normativi finalizzati a garantire la protezione dei consumatori e a promuovere la concorrenza nel settore del gioco a distanza. La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, infatti, contiene una serie di misure volte a migliorare la trasparenza e l’efficienza dei mercati, oltre a rafforzare gli strumenti di tutela dei cittadini.
Si segnala che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 29 settembre 2025 alle ore 18. L’esame del disegno di legge proseguirà oggi, 30 settembre, a partire dalle ore 15, in sede referente presso la Commissione Industria del Senato, dove i senatori discuteranno le varie proposte emendative per decidere eventuali modifiche prima dell’approdo in Aula.
Di seguito il testo dell’emendamento: Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 9-bis.
1. La richiesta di autoesclusione dal gioco a distanza, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009, n. 88, può essere effettuata dal singolo utente anche in modo parziale per uno o più giochi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni mettono a disposizione degli utenti, sulle proprie piattaforme online, strumenti per la richiesta parziale di autoesclusione dal gioco a distanza.»
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