Per anni, Malta è stata il trampolino di lancio per gli operatori di gioco online che desideravano raggiungere i clienti europei senza la preoccupazione di dover ottenere più licenze nazionali
Per anni, Malta è stata il trampolino di lancio per gli operatori di gioco online che desideravano raggiungere i clienti europei senza la preoccupazione di dover ottenere più licenze nazionali o, cosa ancora più importante, di dover pagare le tasse. Munite di una licenza maltese e del vessillo della libera circolazione nell’UE, queste aziende credevano di poter piantare definitivamente le loro bandiere in tutto il continente, violando leggi e regolamenti nazionali.
Ma la musica sta cambiando con toni stridenti. Nel 2025, due pareri degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sebbene non siano vincolanti – hanno preso di mira le fondamenta della strategia maltese delle “licenze di esportazione”.
Nel caso FB contro Lottoland C-440/23, un giocatore tedesco, dopo aver perso denaro alle slot online e alle lotterie secondarie tra il 2019 e il 2021, ha intentato causa contro gli operatori maltesi per ottenere un risarcimento, sostenendo che i giochi erano illegali ai sensi della legge tedesca e che pertanto qualsiasi contratto tra l’operatore e il giocatore era invalido. L’Avvocato Generale Emiliou è giunto alla conclusione che i giudici e gli operatori maltesi non possono semplicemente nascondersi dietro il Bill 55, (articolo 56A del Maltese Gaming Act) – che consente ai tribunali nazionali di ignorare le sentenze straniere in materia di gioco d’azzardo contro i titolari di licenza maltese – ma devono comunque confrontarsi con le singole leggi nazionali sul gioco e sulla tutela dei consumatori, ai sensi del Trattato di Roma I. In sostanza, un giocatore tedesco ha tutto il diritto di presentare reclamo se la legge del suo paese lo prevede, a prescindere se le restrizioni tedesche siano conformi al diritto dell’UE.
La finestra si è chiusa ulteriormente quando lo stesso Avvocato Generale Emiliou ha pubblicato nell’ottobre scorso le sue conclusioni sul caso Mr Green contro TQ C-198/24. Il caso era simile: un operatore con licenza maltese forniva giochi d’azzardo online in Austria senza una licenza austriaca. Anche in questo caso, il giocatore chiedeva la restituzione delle perdite, poiché il servizio di gioco d’azzardo era illegale ai sensi della legge austriaca e pertanto il contratto era da ritenersi invalido. Emiliou, basandosi sull’ordinanza europea che consente ai creditori di congelare i beni di un debitore oltre confine in caso di rischio concreto di inaccessibilità alla restituzione, ha rilevato che l’articolo 56A di Malta potrebbe di fatto rendere reale tale pericolo. Perciò, se la legge maltese impedisce l’esecuzione di sentenze straniere, un creditore può legittimamente sostenere che i suoi beni detenuti a Malta rischiano di essere irraggiungibili.
Entrambi i pareri non vanno ad intaccare la libertà di prestazione dei servizi in ambito UE e, alla fin dei conti, gli Stati membri devono ancora giustificare le proprie restrizioni. Tuttavia, in termini pratici, l’equilibrio si sta spostando. I tribunali stanno dando priorità alla tutela dei consumatori e all’applicabilità del diritto nazionale rispetto alla purezza teorica della libera prestazione dei servizi.
Il 15 gennaio la Corte di giustizia europea ha emesso la sentenza di rinvio pregiudiziale sulla causa C-77/24, Wunner, praticamente identica a quella di Mr Green contro TQ, ma con qualcosa di più pericoloso per gli operatori maltesi. Il giocatore aveva fatto causa non solo all’azienda, ma anche ai suoi amministratori. Un’iniziativa non certo casuale, visto che, se l’azienda convenuta è remota, insolvente o protetta, la migliore opzione successiva è quella di puntare sulle persone. I dirigenti Mr Green si sono difesi sostenendo che, se ci si concentra sulla loro responsabilità, si applica il diritto societario, che è escluso, a loro avviso, dal Trattato Roma II – che determina la legge applicabile alle controversie extracontrattuali transfrontaliere – con la conseguenza che il diritto austriaco non potrebbe applicarsi a loro. Ma la Corte gli ha dato torto, ritenendo il Roma II applicabile. In termini strettamente giuridici, la CGUE ha stabilito che l’articolo 1(2)(d) del Trattato in oggetto non copre le azioni volte a far valere la responsabilità extracontrattuale degli amministratori di società per violazioni dei divieti nazionali di offrire giochi d’azzardo al pubblico senza la necessaria licenza.
Gli amministratori hanno poi tentato una seconda difesa: il danno si è verificato a Malta; il conto del giocatore era gestito a Malta; i fondi del giocatore sono stati trasferiti a una banca maltese; le perdite sono state registrate a Malta. Pertanto, si dovrebbe applicare la legge maltese. Tutto bello e lineare, soltanto che la Corte ha detto No ancora una volta, ribaltando totalmente il concetto: il danno si verifica nel luogo in cui il giocatore risiede abitualmente, in questo caso l’Austria; è lì che ha partecipato, che è stato applicato il presunto divieto di protezione e si è manifestato il danno. Dunque, nel igaming il punto chiave non è il server, il portafoglio o l’autorità di regolamentazione, ma il giocatore. Morale, Roma II priva i dirigenti delle aziende maltesi di una via di fuga tempestiva.
Ovviamente, tutto ciò non significa che il ricorrente vincerà sicuramente nel merito. La sentenza Wunner, infatti, non decide se le restrizioni austriache siano conformi al diritto dell’UE, se i giocatori debbano essere trattati come vittime o se il risarcimento sia il rimedio giusto.
In ogni caso, lo scudo del Bill 55 comincia a vacillare. Infatti, se ancora Malta può rifiutarsi di riconoscere o applicare determinate sentenze in materia di gioco d’azzardo contro i titolari di licenza maltesi, non può fare nulla se l’applicazione della legge avviene in un altro paese. Allora, i ricorrenti hanno argomenti forti per congelare i loro beni finiti a Malta prima che scompaiano, proprio perché il rischio di mancato recupero diventa più credibile.
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