È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni del 29 agosto 2026 la legge della Regione Lazio 4 dicembre 2025, n. 18, recante «Disposizioni relative all’esecuzione
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni del 29 agosto 2026 la legge della Regione Lazio 4 dicembre 2025, n. 18, recante «Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie». La legge, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 Ordinario del 9 dicembre 2025, contiene anche una disposizione che riguarda le risorse destinate alle attività regionali in materia di prevenzione dell’usura e dell’estorsione e di contrasto al gioco d’azzardo.
In particolare, l’articolo 10, alla lettera c), interviene sull’articolo 23 della normativa regionale, sostituendone il comma 3. Il nuovo testo stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater, concernenti rispettivamente le attività dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, la Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo e l’istituzione dei relativi premi regionali, sono destinati complessivamente 300.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.
La disposizione prevede quindi uno stanziamento complessivo di 300.000 euro all’anno, per un totale di 900.000 euro nell’arco del triennio, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027.
Di seguito si riporta il testo dell’articolo 10
Art. 10.
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14
«Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione» e successive modifiche
1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) art. 11 -bis :
1) le lettere b) , c) , d) , e) e h) del comma 3, sono abrogate;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Possono, altresì, essere componenti dell’Osservatorio, rappresentanti di organi o amministrazionidello Stato, competenti nelle materie previste al comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.»;
3) al comma 4, le parole: « b) , c) , d) , e) , h) ,» sono soppresse;
b) all’art. 15:
1) al comma 2, le parole: «i tre componenti dell’Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato di cui all’art. 11 -bis , comma 3, lettere c) , d) ed e) » sono soppresse;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2 -bis . Possono, altresì, essere componenti del Tavolo, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nell’art. 11 -bis , comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.»;
c) il comma 3 dell’art. 23 è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11 -bis , 11 – ter , 11 -quater , concernenti, rispettivamente, le attività dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, la Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo e l’istituzione dei relativi premi regionali, pari a complessivi euro 300.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nella voce di spesa di cui al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027.».
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