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La Stabilità e i 1.107 mln attesi dai giochi: per il Senato è una stima non prudenziale

Nel complesso, non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima associata all’articolo 48 della legge di Stabilità, che è pari, a circa 1.107 milioni (di cui circa 507 milioni

03 Novembre 2015

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Nel complesso, non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima associata all’articolo 48 della legge di Stabilità, che è pari, a circa 1.107 milioni (di cui circa 507 milioni una tantum) per il 2016 e a 600 milioni a decorrere dal 2017. Sono le conclusioni cui giunge il Servizio Studi del Senato in relazione agli introiti attesi dai giochi.

 

Con riferimento alla riapertura del processo di regolarizzazione dei CTD, la relazione tecnica elaborata per la legge di Stabilità ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito.

Le stime riferite alla legge di stabilità per il 2015 avevano associato alla disposizione un introito pari a 187 milioni di euro, ipotizzando che avrebbero partecipato 3.500 soggetti (pari alla metà dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni, mentre in realtà gli aderenti sono stati poco meno di 2.200 soggetti, operanti in gran parte da 1/2 anni. I motivi alla base di tale fenomeno vengono ora rinvenuti nell’elevato impegno economico derivante dall’obbligo di corrispondere l’intero tributo dovuto per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l’attività da 1/ 2 anni), nonché nella prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

 

Attualmente, mentre il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, il tempo di attesa ai fini della gara è invece ancora più breve, il che si suppone possa ulteriormente demotivare i potenziali interessati alla regolarizzazione, i quali avrebbero a disposizione la possibilità di partecipare alla gara nel giro di pochi mesi. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d’asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l’esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l’assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non risultare economicamente conveniente.

 

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari associati ai commi 8, 10 e 11, che costituiscono una tantum per il solo 2016, la Relazione procede moltiplicando il valore della base d’asta per il numero delle concessioni da aggiudicare attraverso le rispettive gare. Di seguito si evidenzia il relativo prospetto sintetico:

 

– Esercizi con attività prevalente di gioco: 10.000 unità

 

– Esercizi con attività non prevalente di gioco: 5.000 unità

 

– 10.000 x 32.000 € = 320 milioni

 

– 5.000 x 18.000 € = 90 milioni

 

Totale: 410 milioni (una tantum anno 2016)

 

Comma 10. Gara Bingo

 

Concessioni messe a gara: 210

 

210 x 350.000 = 73,5 milioni (una tantum anno 2016)

 

Comma 11. Gara Gioco a distanza

 

– Concessioni messe a gara: 120

 

– 200.000 x 120 = 24 milioni (una tantum anno 2016)

 

 

Viene peraltro sottolineato che la partecipazione al bando di gara “Scommesse” è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare nel concreto i diritti acquisiti, il che, sotto il profilo delle modalità applicative, dipende dalle normative stabilite dagli enti locali.

 

 

I motivi che hanno spinto a non considerare alcun effetto di maggior gettito in relazione alla riapertura – in base al comma 3 – dei termini della regolarizzazione fiscale per emersione appaiono condivisibili in quanto prudenziali, anche alla luce della rappresentazione in RT delle ragioni indicate a proposito degli esiti – inferiori alle previsioni – della regolarizzazione di cui alla legge di stabilità dello scorso anno. A questo proposito, si prende atto del fatto che gli effetti scontati nel bilancio 2015 in relazione a detta regolarizzazione fiscale, nella misura di 187 milioni di euro, in realtà non sono acquisibili per intero, dato che gli aderenti sono stati meno numerosi rispetto a quanto ipotizzato (2.220 a fronte di 3.500)(158) e sono state corrisposte conseguentemente cifre inferiori (sempre rispetto alla stima della Relazione tecnica di cui al ddl di stabilità per il 2015). Si osserva che in relazione alla riapertura dei termini della regolarizzazione, le considerazioni espresse (per tutte la bassa convenienza economica considerati i tempi della nuova gara), lascerebbero prefigurare una scarsa adesione.

 

Si rileva infine che l’ammontare di maggiori entrate discendente dalle norme contenute nei commi 8, 9 e 10 e riguardanti le gare relative a “Scommesse”, Bingo e Gioco a distanza, che viene quantificato complessivamente in oltre 500 milioni per l’anno 2016, non appare realizzabile in modo certo, dipendendo da una serie di fattori di varia natura.

In primo luogo, in considerazione del tenore letterale della disposizione che, nell’indicare la data (1° maggio 2015) per la indizione della gara, utilizza la locuzione “dal “, la norma potrebbe consentire letture volte a rendere consentita l’indizione della stessa in una data successiva; a tale proposito, potrebbe essere opportuno riscrivere il periodo indicato, specificando la previsione dell’obbligo di avvio della gara entro la data indicata in modo più stringente. In ogni caso ad aver rilievo, per i profili finanziari, è la data di sottoscrizione dell’affidamento della concessione (in relazione a quanto previsto al comma 8, lettera c). Occorre tener conto che i tempi e l’esito della gara possono risentire di una pluralità di fattori: il rischio dell’insorgere di contenziosi e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali; l’interesse e la convenienza degli operatori (le gare possono andare anche deserte).

 

 

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