11 Marzo 2026 - 11:51

La Spagna risponde a Malta: via libera in Ce per il progetto di legge sui limiti di deposito per il gioco online

Al vaglio della Commissione Europea (Ce), il progetto di legge presentato dalla Spagna lo scorso 17 ottobre che modifica l’attuale decreto sul gioco in relazione a licenze, autorizzazioni e registri

23 Febbraio 2026

Al vaglio della Commissione Europea (Ce), il progetto di legge presentato dalla Spagna lo scorso 17 ottobre che modifica l’attuale decreto sul gioco in relazione a licenze, autorizzazioni e registri del gioco è stato approvato.

In principio la scadenza dello Stanstill era fissata al 20 gennaio 2026, ma il processo di approvazione è stato rallentato dalla presentazione di un parere circostanziato da parte di Malta che è stato superato grazie ai chiarimenti forniti dal governo spagnolo.

Di seguito sono riportate le obiezioni sollevate da Malta nel parere circostanziato.

I. POSIZIONE DI MALTA NEL PARERE MOTIVATO

Il parere motivato di Malta mette in discussione la compatibilità con il diritto dell’Unione del mantenimento dell’articolo 13 – Requisiti per le parti interessate per ottenere licenze generali – relativo alla nomina di un rappresentante permanente in Spagna con la capacità di ricevere notifiche, e dell’articolo 43, relativo alla forma di costituzione delle garanzie, entrambi contenuti nel Real Decreto 1614/2011, del 14 novembre, che attua la Legge 13/2011, del 27 maggio, sulla regolamentazione del gioco d’azzardo, per quanto riguarda licenze, autorizzazioni e registri di gioco. In entrambi i casi, Malta osserva che tali obiezioni erano già state sollevate nel precedente parere motivato relativo alla notifica TRIS n. 2011/0366/E.

In particolare, le obiezioni sollevate sono le seguenti:

1) Mantenimento dell’obbligo di un rappresentante permanente per i titolari di licenze di gioco online spagnole che non hanno sede in Spagna (articolo 1, paragrafo 1).

Malta ritiene che: «L’articolo 1, paragrafo 1, del progetto di Real Decreto stabilisce che, per ottenere una licenza in Spagna per fornire servizi di gioco online, una persona giuridica che non abbia la propria sede in Spagna deve “nominare un rappresentante permanente in Spagna, con la capacità di ricevere notifiche a tutti gli effetti”. Secondo la valutazione d’impatto che accompagna questa notifica, la ragione di tale modifica è chiarire il ruolo del rappresentante permanente in Spagna degli operatori di gioco stranieri. In particolare, la valutazione d’impatto specifica che tale ruolo “non si limita esclusivamente a ricevere notifiche relative alle procedure di concessione delle licenze”, ma “si estende a tutti gli aspetti relativi allo svolgimento dell’attività degli operatori di gioco stranieri durante il periodo di validità delle loro licenze”.

Malta osserva pertanto che la Spagna richiede alle società stabilite in un altro Stato membro dell’UE/SEE di nominare un rappresentante permanente in Spagna, creando così una forma di stabilimento permanente nello Stato membro in cui forniscono servizi. A tal riguardo, Malta ritiene che tale requisito sia contrario alla libertà di stabilimento e, conseguentemente, alla libera prestazione dei servizi, poiché limita indebitamente l’accesso alla licenza e al mercato spagnolo del gioco online. Infatti, la CGUE ha stabilito che il requisito dello stabilimento permanente “è contrario alla libera circolazione dei servizi, in quanto rende impossibile alle società stabilite in altri Stati membri fornire servizi in tale Stato membro” (C – 546/07, Commissione c. Germania, paragrafo 39).»

 

2) Modalità con cui i titolari di licenze di gioco online in Spagna devono prestare garanzie (articolo 1, paragrafo 3).

Su questo punto, Malta si concentra sulla forma di costituzione delle garanzie tramite fideiussioni e garanzie rilasciate da enti debitamente autorizzati a operare in Spagna:

«…ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che le Autorità spagnole non abbiano rivalutato questa misura restrittiva e la mantengano, nonostante le preoccupazioni precedentemente sollevate da Malta nel parere dettagliato presentato in relazione alla notifica TRIS n. 2011/0366/E. Come indicato sopra, questa misura restrittiva riguardante gli istituti di credito e le compagnie assicurative è particolarmente preoccupante nel contesto del mercato interno dell’UE, in cui tali servizi sono forniti transfrontalmente in conformità ai diritti di passaporto europeo.

Malta rimane pertanto preoccupata che tale requisito imponga una restrizione non necessaria e sproporzionata alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno dell’UE. Malta invita pertanto la Spagna a chiarire le giustificazioni prese in considerazione per sostenere la necessità di tali significative deroghe ai principi fondamentali del diritto dell’UE.»

 

La Spagna risponde al parere circostanziato di Malta in questi termini.

II. VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DI MALTA NEL PARERE MOTIVATO

Come lo stesso parere motivato evidenzia, le obiezioni sollevate alle due disposizioni erano già state affrontate in un precedente parere motivato di questo Paese durante la procedura di notifica TRIS n. 2011/0366/E, e pertanto eventuali chiarimenti che possono ora essere forniti devono necessariamente riferirsi a quelli già espressi in tale procedura, poiché le modifiche introdotte non comportano cambiamenti nell’ambito o nella natura del rappresentante permanente o delle garanzie richieste per lo svolgimento dell’attività in Spagna.

1) “Mantenimento dell’obbligo del rappresentante permanente…”

Per quanto riguarda il rappresentante permanente in Spagna, occorre precisare che, come stabilito dall’articolo 13 del Real Decreto 1614/2011, del 14 novembre, se la persona giuridica in forma di società per azioni o forma societaria analoga dello Spazio Economico Europeo, debitamente accreditata, il cui unico oggetto sociale è l’organizzazione, la commercializzazione e lo svolgimento di giochi non occasionali, non ha sede in Spagna, deve nominare un rappresentante permanente in Spagna, esclusivamente per ricevere notifiche sia fisiche sia elettroniche.

Il rappresentante permanente deve indicare un domicilio per le notifiche in Spagna affinché qualsiasi risoluzione o atto della Comisión Nacional del Juego (le cui competenze sono attualmente esercitate dalla Dirección General de Ordenación del Juego) possa essergli notificato. A tal fine, come stabilito dalla normativa sul procedimento amministrativo, devono essere notificate le risoluzioni e gli atti amministrativi che incidono sui diritti e sugli interessi delle parti interessate.

Le notifiche devono essere effettuate con qualsiasi mezzo che consenta di comprovare la ricezione da parte dell’interessato o del suo rappresentante, nonché la data, l’identità e il contenuto dell’atto notificato. La modifica introdotta chiarisce tale ambito generale delle risoluzioni o atti dell’autorità di vigilanza del gioco in Spagna e costituisce quindi una garanzia di efficacia sia nello svolgimento della sua attività sia nella tutela dei diritti e degli interessi degli operatori autorizzati a offrire giochi in Spagna.

2) Modalità di prestazione delle garanzie (articolo 1, paragrafo 3)

L’articolo 42 del progetto di Decreto stabilisce le modalità di costituzione delle garanzie, in particolare: c) garanzie presentate da istituti di credito o società di garanzia reciproca debitamente autorizzati a operare in Spagna; d) fideiussioni rilasciate da compagnie assicurative debitamente autorizzate a operare in Spagna (che, a seguito della modifica proposta che elimina le ipoteche su immobili situati in Spagna, diventeranno rispettivamente b) e c)).

La prima disposizione aggiuntiva stabilisce inoltre che le garanzie finanziarie fornite in altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo non esonerano in alcun caso dall’obbligo di presentare le garanzie richieste dalla normativa spagnola.

Malta osserva che tali disposizioni costituiscono una restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione dei servizi da parte di tali enti. A questo proposito, occorre precisare, come già indicato nella precedente notifica, che la restrizione citata da Malta non è fondata, poiché le garanzie possono essere costituite da enti non spagnoli purché autorizzati a operare in Spagna.

Inoltre, è logico che le garanzie finanziarie fornite in altri Stati membri dello SEE non esentino gli operatori dal presentare le garanzie richieste dalla normativa spagnola, poiché altrimenti, qualora si verificassero le circostanze che richiedono l’escussione delle garanzie, queste non sarebbero esigibili dall’autorità spagnola del gioco, con il conseguente danno sia per l’amministrazione pubblica spagnola sia per il giocatore. Con tale misura, l’autorità spagnola del gioco intende rafforzare la tutela del giocatore e dell’ordine pubblico, garantendo che le garanzie, in caso di escussione, soddisfino adeguatamente le finalità stabilite dalla Legge 13/2001, del 27 maggio, in particolare il pagamento delle vincite e le responsabilità derivanti dal regime sanzionatorio. In definitiva, l’obiettivo è preservare e proteggere obiettivi di interesse generale in modo proporzionato.

In sintesi, e ribadendo la posizione espressa nella notifica TRIS n. 2011/0366/E, non è intenzione dell’autorità spagnola del gioco stabilire restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, essa è tenuta a stabilire le condizioni necessarie e proporzionate per il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale, al fine di garantire la tutela di tutti gli interessi coinvolti e preservare l’ordine pubblico nel pieno rispetto dei principi alla base del diritto dell’Unione e del Trattato sull’Unione europea.

 

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