19 Aprile 2024 - 10:38

La Spagna invia alla Ce decreto su pubblicità e gioco responsabile

La Spagna ha notificato in Commissione europea il Progetto di regio decreto concernente le comunicazioni commerciali delle attività di gioco e il gioco responsabile. Da un lato, con questo provvedimento

19 Dicembre 2017

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La Spagna ha notificato in Commissione europea il Progetto di regio decreto concernente le comunicazioni commerciali delle attività di gioco e il gioco responsabile.

Da un lato, con questo provvedimento si vuole tutelare gli interessi pubblici (salute pubblica) riferibili alle attività di gioco, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori e di altri gruppi vulnerabili, la prevenzione della ludopatia e di altri rischi relativi al gioco nonché la tutela di consumatori e utenti, partecipanti e cittadini in generale.

Dall’altro, garantire una maggiore certezza del diritto agli operatori di gioco, stabilendo norme trasparenti e di uniforme applicazione nel settore, senza discriminazione ingiustificata degli agenti interessati. Inoltre, rafforzare e adeguare il monitoraggio, il controllo e il regime di sanzioni nelle materie oggetto della regolamentazione, integrando i meccanismi amministrativi con la promozione dell’autoregolamentazione e della co-regolamentazione.

 

L’obiettivo principale del presente regio decreto, fatto salvo il quadro giuridico e di autoregolamentazione già esistente, è l’attuazione regolamentare degli articoli 7 e 8 della legge 13/2011, del 27 maggio, che disciplina il gioco, integrando e aggiornando la regolamentazione del mercato del gioco a livello statale.

Tale regio decreto consta di un preambolo, di trenta articoli raggruppati in quattro titoli, nonché di quattro disposizioni aggiuntive, due disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e due disposizioni finali.

Il titolo preliminare, “Disposizioni generali”, stabilisce l’oggetto del regio decreto, che consiste nell’attuazione di determinate disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, che disciplina il gioco, relative alle comunicazioni commerciali e alle politiche di gioco responsabile e di tutela dei consumatori. Inoltre, ne precisa l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, includendo in quest’ultimo tutte le attività di gioco sviluppate a livello statale. Da ultimo, si includono diverse definizioni e si prevede un ambito di collaborazione e coordinamento istituzionale tra l’autorità preposta alla regolamentazione del gioco e altri organi e organismi pubblici pertinenti.

Il titolo I, denominato “Le comunicazioni commerciali delle attività di gioco”, parte dalla disposizione di attuazione regolamentare dell’attività pubblicitaria di cui all’articolo 7 della legge 13/2011, del 27 maggio, e comprende i vari aspetti relativi alla pubblicità, al patrocinio, alla promozione o a qualunque altra forma di comunicazione commerciale delle attività di gioco. A tal fine, si è contemplato il contenuto essenziale del codice di condotta del 2012 rispetto ai relativi principi etici, pur aggiornandolo con adeguamenti e alcune modifiche. Pertanto, il capitolo I contiene il regime giuridico delle comunicazioni commerciali e i principi ai quali attenersi in esse. Del pari, si enunciano al capitolo II disposizioni specifiche che, in taluni casi, riguardano determinate forme di comunicazione commerciale, come il patrocinio o i premi e altre iniziative promozionali e, in altri, le diverse modalità di gioco e i mezzi di diffusione delle comunicazioni commerciali che richiedono un trattamento aggiuntivo e specifico. Dal canto suo, il capitolo III, include disposizioni per favorire diversi meccanismi di coregolamentazione e autoregolamentazione nel settore delle comunicazioni commerciali. Questi sono concepiti come sistemi che innalzano il livello di tutela dei consumatori, assicurano un maggior coinvolgimento dei principali agenti del settore, su base volontaria, e fungono da efficace integrazione per il rispetto degli obiettivi della normativa che disciplina il gioco in materia pubblicitaria.

Il titolo II, denominato “Politiche di gioco responsabile e protezione degli utenti”, è dedicato all’attuazione regolamentare delle disposizioni enunciate all’articolo 8 della legge 13/2011, del 27 maggio. In tal senso, a titolo integrativo rispetto alle misure già esistenti, sono stati inclusi alcuni meccanismi d’azione concreti in tale ambito. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, sono stati introdotti obblighi e misure d’azione che devono essere attuati dagli operatori di gioco al fine di prevenire, identificare ed eventualmente attenuare fenomeni patologici – come la dipendenza dal gioco o ludopatia – o altri rischi o problemi associati al gioco; inoltre, sono state rafforzate le facoltà normative e di controllo dell’organismo statale competente in tale materia e sono state previste formule di collaborazione degli operatori con l’amministrazione.

Nel titolo in esame, le diverse misure di gioco responsabile sono state sistematizzate in tre ambiti. Il primo è quello della prevenzione, incentrato su meccanismi per le informazioni trasparenti e facilmente accessibili che gli operatori devono fornire agli utenti; sono altresì contemplati i requisiti e le caratteristiche di presentazione, accesso e contenuto minimo di dette informazioni e l’utilizzo di personaggi pubblici nei portali web dell’operatore. Il secondo è costituito dai meccanismi di sensibilizzazione rispetto agli effetti dannosi del gioco. Tra di essi, vanno sottolineati la possibilità di comunicare all’autorità preposta alla regolamentazione del gioco gli studi sul gioco responsabile svolti dall’operatore, allo scopo di agevolarne la diffusione, nonché l’obbligo di collaborazione degli operatori con l’amministrazione in determinate iniziative volte a ottenere una migliore conoscenza del funzionamento dell’attività, della percezione della stessa da parte degli utenti e dei fattori di rischio legati al gioco. Il terzo ambito è costituito dall’introduzione di sistemi di controllo, tra i quali spiccano l’obbligo degli operatori di monitorare l’attività dei loro partecipanti allo scopo di identificare possibili comportamenti a rischio, le disposizioni sull’autoesclusione dai conti di gioco oppure l’introduzione di un servizio telefonico di assistenza agli utenti.

Dal canto suo, il titolo III fa riferimento al regime di supervisione, ispezione e controllo. In esso, da un lato, si attuano le disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, su tali aspetti quali i requisiti di cessazione o di informazione e i rapporti con le altre autorità di supervisione del settore in tale sede. Del pari, si cristallizza il ruolo degli organi incaricati della supervisione regolamentare nel regime di sanzioni derivato dalla normativa concernente il gioco e gli audiovisivi. Si articolano altresì meccanismi di collegamento al regime di sanzioni dei sistemi di coregolamentazione riconosciuti, al fine di rafforzare l’utilità e l’efficacia di questi ultimi; inoltre, si definisce in particolare il dovere di diligenza degli operatori di gioco in relazione all’attività delle imprese da essi utilizzate quali associati.

Dal canto suo, la prima disposizione aggiuntiva fa riferimento al regime speciale di partecipazione di determinati minori, tenendo presenti il consolidato radicamento e la tradizione di quest’ultima nei sorteggi della lotteria nazionale. La seconda riproduce lo specifico regime, legalmente riconosciuto dal consiglio del protettorato (direzione e controllo della pubblica amministrazione su fondazioni e istituti benefici), nella supervisione dell’organizzazione spagnola dei non vedenti, nonché determinate specificità relative alla pubblicità di tale organizzazione sulle sue varie attività di gioco. Le ultime due disposizioni aggiuntive comprendono analoghe disposizioni sulla pubblicità di attività di pubblico interesse o benefiche, differenti da quella di gioco, esercitabili dall’operatore pubblico SELAE o da organizzazioni senza scopo di lucro oppure da fondazioni costituite da operatori di gioco o legate ad essi.

Nelle disposizioni transitorie, si cristallizza parimenti la necessità di adeguare i sistemi di coregolamentazione esistenti alla vigenza del regio decreto; inoltre, si prevede l’adeguamento dei contratti di patrocinio. Infine, nella prima disposizione finale, si modifica un aspetto puntuale del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, relativo al meccanismo di fissazione e variazione dei limiti dei depositi a opera dell’utente, del quale si è considerato necessario il chiarimento. La seconda disposizione finale stabilisce il regime di entrata in vigore del regio decreto.

 

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