19 Aprile 2024 - 15:26

Cassazione: occorre verificare il grado di “antieconomicità” derivante dalla partecipazione alle gare Monti

As.Tro. Sambaldi: Scommesse e controlli. I limiti difensivi del sistema concessorio-autorizzatorio Mentre a Reggio Calabria si svolgono i processi dei vari filoni dell’inchiesta della DDA reggina denominata “Gambling” che ha

19 Dicembre 2016

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As.Tro. Sambaldi: Scommesse e controlli. I limiti difensivi del sistema concessorio-autorizzatorio

Mentre a Reggio Calabria si svolgono i processi dei vari filoni dell’inchiesta della DDA reggina denominata “Gambling” che ha portato alla luce un’associazione a delinquere di stampo mafioso con proiezione transnazionale, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 53675, depositata il 16 dicembre scorso, nell’ambito di un procedimento a carico del gestore di un centro collegato alla società maltese Betsolution4U Ltd, rimette al giudice del merito la valutazione del grado di “antieconomicità” derivante dalla virtuale partecipazione per la predetta società, alle gare indette a seguito del cd Bando “Monti” del 2012.
“Il fatto è, osserva l’Avv. Chiara Sambaldi, alla quale la redazione ha chiesto un commento, che la società in questione (la cui posizione giuridica viene quindi equiparata dalla Cassazione, seppur in linea di principio, a quella della “Stanleybet”) è coinvolta nell’operazione “Gambling” della DDA di Reggio Calabria ed i suoi esponenti quindi sotto processo con gravi capi di imputazione. La giustizia procede a comparti stagni.
La contestazione dell’aggravante mafiosa rappresenta la conferma della reale e concreta sussistenza della ragione giustificativa (la prevenzione della degenerazione criminale) delle restrizioni apportate dalla normativa nazionale ai principi europei di liberalizzazione.
Resta da vedere come i tribunali di merito procederanno alla verifica della posizione giuridica della società in questione e alla valutazione della sussistenza o meno di una restrizione illegittima ai principi europei capace, quindi, di determinare la non rilevanza penale dell’attività di raccolta delle scommesse dei centri collegati alla società stessa. L’impatto sul processo pendente a Reggio Calabria a carico dei vertici della società, sembra inevitabile essendo il reato di raccolta abusiva di scommesse uno dei reati fine dell’associazione a delinquere contestata. Certo è, conclude il legale, che laddove vengano accertati profili di contingenza con la criminalità organizzata non pare plausibile e giuridicamente fondato il richiamo “scriminante” ai principi di libera prestazione dei servizi”.

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