Cinque anni, oltre mezzo milione di euro e una tesi difensiva già vista – e già respinta. La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione mette un nuovo sigillo su
Cinque anni, oltre mezzo milione di euro e una tesi difensiva già vista – e già respinta. La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione mette un nuovo sigillo su un principio che, nel perimetro del gioco pubblico, non ammette più zone grigie: il denaro delle giocate appartiene all’Erario sin dal momento dell’incasso. E chi se ne appropria risponde di peculato.
È questa la sorte processuale di un cittadino cinese titolare di una ricevitoria del gioco del Lotto, condannato in via definitiva per essersi trattenuto – senza riversarle – somme per oltre 505 mila euro, incassate tra il banco e la cassa e mai arrivate allo Stato.
La vicenda prende forma tra giocate concentrate in orari notturni, bollettini postali risultati falsificati e un flusso di denaro che, secondo l’accusa, non ha mai raggiunto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Da qui la condanna per peculato continuato, confermata in appello dalla Corte di Milano e ora resa definitiva dalla Suprema Corte.
Il ricorso in Cassazione si muoveva su tre direttrici classiche: la qualificazione giuridica del fatto, la tenuta della motivazione probatoria e il diniego delle attenuanti generiche. Tre strade che, per i giudici di legittimità, portano tutte allo stesso punto: l’inammissibilità.
Il cuore della decisione sta tutto nel primo motivo di ricorso. La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che il ricevitore del Lotto opererebbe in un rapporto puramente privatistico con il concessionario, limitandosi a riscuotere giocate che costituirebbero ricavo d’impresa, non denaro pubblico.
Una tesi che la Cassazione liquida senza esitazioni, richiamando il precedente ormai dirimente delle Sezioni Unite Rubbo (2020). Anche se quella decisione riguardava gli apparecchi da gioco, il principio – chiarisce la Corte – vale per tutti i giochi in concessione erariale: il concessionario è agente contabile e incaricato di pubblico servizio; gestori ed esercenti partecipano a quella funzione e, di conseguenza, maneggiano denaro pubblico fin dall’origine.
In altre parole: non conta quando si calcola il prelievo erariale, né chi formalmente lo deve. Se il denaro nasce pubblico, trattenerlo equivale a impossessarsene.
Nel tentativo di trovare una via d’uscita, la difesa aveva richiamato la disciplina dell’imposta di soggiorno e la figura dell’albergatore, oggi qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile. Un parallelismo che la Cassazione definisce apertamente “eccentrico”.
Il motivo è semplice: quella trasformazione è il frutto di una scelta legislativa espressa, limitata a quel tributo e a quel soggetto. Nel gioco pubblico, invece, il legislatore non ha mai operato una simile “depenalizzazione funzionale”. Anzi, la linea giurisprudenziale va nella direzione opposta.
La decisione si chiude con la condanna alle spese e con il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, cifra che riflette – scrive la Corte – la “manifesta assenza di pregio” degli argomenti difensivi.
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