L’esercente che consente di istallare delle slot nel proprio locale non deve versare l’Iva sui proventi che riceve per le attività di gioco, anche se a corrisponderli è il gestore
L’esercente che consente di istallare delle slot nel proprio locale non deve versare l’Iva sui proventi che riceve per le attività di gioco, anche se a corrisponderli è il gestore e non il concessionario. A sciogliere un nodo molto dibattuto negli ultimi anni è stata la Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado della Campania. La pronuncia è arrivata nei giorni scorsi e per il momento è disponibile solo il dispositivo, il termine per depositare le motivazioni scade alla fine di agosto.
“I compensi per la raccolta del gioco lecito sono ex legge esenti dall’IVA” ricorda a PressGiochi l’avvocato Michele Busetti, che ha assistito l’esercente nella disputa. “Invece i compensi accessori a questa attività, ma che non derivano direttamente dai contratti con il concessionario, devono invece scontare l’imposta. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate – non solo quella della Campania, ma diversi Uffici di tutta Italia – sta seguendo un’interpretazione differente. Ovvero, nel caso in cui il pagamento non deriva direttamente dal concessionario, ma da figure intermedie, è assoggettato all’obbligo di versare l’imposta. L’Agenzia delle Entrate fa leva a una serie di sentenze della Corte di Cassazione emesse a partire dal 2021 che sembrerebbero giustificare questa interpretazione. In realtà però queste sentenze prendono in esame dei compensi particolari che avevano versato i gestori”.
La Cassazione in sostanza non aveva preso in considerazione chi fosse stato a erogare il compenso – se il concessionario, o il gestore – ma aveva fatto riferimento alla causa del pagamento. “In quei casi, la Suprema Corte si era occupata di somme di denaro che il gestore aveva erogato all’esercente per fidelizzarlo” spiega ancora il legale. “In sostanza, si trattava di una sorta di bonus accessorio che, anche se era in qualche modo strumentale alla raccolta di gioco, si aggiungeva al compenso ordinario. E i giudici hanno affermato che l’esenzione dell’IVA esiste, ma è una norma eccezionale e non può essere applicata in modo estensivo”.
Il caso preso in esame dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania invece riguardava solo i proventi derivanti dalla gestione del gioco e “a quanto pare, i giudici tributari sembrano aver accolto le nostre ragioni, ovvero che il discrimen è la prestazione che giustifica il pagamento del corrispettivo, non il soggetto che effettua il pagamento” conclude Busetti.
Gioel Rigido – PressGiochi






