23 Aprile 2024 - 09:03

Intermediazione scommesse. Consiglio di Stato: “Concessionario responsabile del comportamento degli operatori della propria filiera”

Alla luce di quanto previsto nella convenzione accessoria alla concessione, il concessionario di giochi ha l’obbligo di assicurare l’osservanza dei divieti da parte di tutti gli operatori della propria filiera,

29 Agosto 2022

Print Friendly, PDF & Email

Alla luce di quanto previsto nella convenzione accessoria alla concessione, il concessionario di giochi ha l’obbligo di assicurare l’osservanza dei divieti da parte di tutti gli operatori della propria filiera, assumendo la piena responsabilità del comportamento di tali soggetti.

Il Consiglio di Stato ha, con queste parole, respinto l’appello di un concessionario di giochi online legato a due esercizi commerciali che avevano raccolto gioco “non semplicemente online, come previsto dalla concessione, bensì anche attraverso canali e modalità diverse e non consentite, ossia mettendo a disposizione dei giocatori, presso appositi locali, apparecchiature informatiche dotate di collegamento telematico per l’accesso al sito della concessionaria, ovvero svolgendo attività di intermediazione nella raccolta del gioco”.

La concessionaria era stata quindi sanzionata da ADM per la violazione del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate e del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza.

Richiamando la sentenza del Tribunale amministrativo, Palazzo Spada ha ricordato che “Il primo giudice ha escluso che la ricorrente non fosse in condizione di vigilare sugli esercenti cui sono state contestate le predette condotte, atteso che la convenzione accessoria alla concessione pone a carico della concessionaria un preciso obbligo di assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera. Conseguentemente, la società è stata riconosciuta pienamente responsabile del comportamento di tali soggetti”.

Le concessioni in materia di giochi – continua il Collegio – contengono disposizioni analitiche e rigorose che trovano il loro fondamento proprio nella relativa facilità con la quale potrebbero essere messe in atto condotte elusive, particolarmente rilevanti in un settore cui per evidenti e note ragioni si attribuisce significativa valenza sia con riferimento agli interessi dell’Erario sia, più in generale, per ragioni attinenti la tutela della sicurezza pubblica…

Dal complesso degli atti di causa appare invero provata la violazione, da parte dell’appellante, del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate, nonché del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza, non addebitabili unicamente ai gestori dei locali, che risultavano comunque connessi ai sistemi telematici dell’amministrazione appellante e potevano ricevere scommesse soltanto in quanto connessi con i suoi terminali.

In tal senso, appare puntuale il riferimento del giudice di prime cure alla rilevata violazione dell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge n. 40/2010, per determinare l’illiceità dell’attività posta in essere dall’appellante, in quanto la stipula di un apposito contratto che consenta di promuovere il gioco in sedi diverse da quelle del concessionario non può in ogni caso porsi in contrasto con le chiare e tassative disposizioni dettate dalla richiamata normativa primaria (art. 2, co. 2-bis d.l. n.40/2010) e nelle stesse disposizioni della convenzione accessoria alla concessione espressamente richiamate dal primo giudice.

PressGiochi

Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO