23 Aprile 2024 - 11:39

In Senato, il ddl dell’IDV per il divieto all’azzardo: escluso lotto e scommesse

I senatrice dell’Italia dei Valori Alessandra Bencini e Maurizio Romani stanno portando avanti in Senato il disegno di legge per il divieto dei giochi d’azzardo. Sulla scia dei colleghi parlamentari,

02 Novembre 2015

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I senatrice dell’Italia dei Valori Alessandra Bencini e Maurizio Romani stanno portando avanti in Senato il disegno di legge per il divieto dei giochi d’azzardo.

Sulla scia dei colleghi parlamentari, in questi giorni, Domenico Capezzoli dell’Italia dei Valori di Lucca per sostenere la proposta ha deciso di lanciare una nuova petizione.

“Diversi governi, di vari schieramenti, – dichiarano gli esponenti dell’IDV – per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d’azzardo, anche on line, creando la figura dello Stato-biscazziere.

Dato molto preoccupante è l’emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d’azzardo; ma ancor più sconcertante è come oramai l’illegalità sia strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno in modo evidente l’assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.

Ecco solo alcuni degli impressionanti numeri che riguardano il gioco d’azzardo: quasi 100 miliardi di fatturato, 4 per cento del Pil nazionale, 8 miliardi di tasse, 12 per cento della spesa delle famiglie italiane, 15 per cento del mercato europeo del gioco d’azzardo, 4,4 per cento del mercato mondiale, 400.000 slot-machines, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l’anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti.

Anche numerose associazioni, sindaci e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati favorevolmente per contrastare il gioco d’azzardo.

Con il presente disegno di legge- spiegano – si intende, quindi, introdurre il divieto del gioco d’azzardo (uniche eccezioni: il lotto, escluso il lotto istantaneo, le lotterie nelle loro varie forme, e le scommesse sugli eventi sportivi), qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe.

L’illegalità legata al mercato dell’azzardo on line sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete internet, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. L’apice del paradosso si ha, infatti, con l’obbligo da parte delle convenzioni di concessioni in vigore verso i concessionari a investire capitali ingenti in pubblicità. La pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione completamente distorta dell’individuo e dei rapporti sociali.

Si ritiene, quindi, doveroso vietare ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d’azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice sui reali valori perseguiti dall’ordinamento giuridico italiano.

La pubblicità del gioco d’azzardo on line, infatti, è strettamente paragonabile a quella sui prodotti da tabacco, per il danno sociale e alla salute pubblica, che in Italia è già stata proibita tanti anni fa.

Il minor gettito fiscale che inevitabilmente verrà a crearsi sarà però compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d’azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni).

Vista l’importanza sociale che riveste l’argomento trattato, sopratutto in un momento di crisi economica del paese, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge”.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giochi d’azzardo vietati)

1. Sono giochi d’azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica ai giochi d’azzardo gestiti dallo Stato, quali le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo.

2. Il divieto si applica ai giochi d’azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete internet.

Art. 2.

(Regime sanzionatorio)

1. Nel codice penale dopo l’articolo 643 è inserito il seguente:

«Art. 643-bis. – (Esercizio di giochi d’azzardo). — Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d’azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

Sono luoghi del gioco d’azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, la rete internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d’azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l’applicazione delle seguenti pene accessorie:

1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui al periodo precedente si applicano senza limiti di tempo;

2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d’azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d’azzardo;

3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36.

Chiunque prende parte al gioco d’azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d’azzardo on line organizzati all’estero».

Art. 3.

(Divieto di pubblicità per i giochi d’azzardo)

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Abrogazioni e revoca di licenze)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale;

b) l’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, si provvede all’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. Le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate, ai sensi dei commi 1 e 2, sono revocate.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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