29 Marzo 2024 - 13:39

In Gazzetta Ufficiale il decreto di ratifica della Convenzione contro il match fixing

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. La legge stabilisce

17 Maggio 2019

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

La legge stabilisce che l’autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si stabilisce che in relazione alla commissione dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  2. b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) , del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

 

Tra i principali obiettivi della presente Convenzione, quello di promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

Ciascuna Parte, nell’ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l’attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 9 – Misure relative alle autorità per la regolamentazione delle scommesse o alle altre autorità responsabili

1 Ciascuna Parte identifica una o più autorità responsabili incaricate, nell’ambito dell’ordinamento giuridico
della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere
la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso:
a lo scambio tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali in merito a
scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti contemplati nella
presente Convenzione o istituiti in conformità alla presente Convenzione;
b la limitazione dell’offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive
nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni
– riservate ai minori di 18 anni oppure
– le cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in termini sportivi sono inadeguati;
c la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse sportive agli organizzatori
di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i rischi di manipolazione
sportiva nell’ambito della competizione;
d il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità
dei flussi di denaro che superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare per quanto
riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi;
e meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori delle scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le pertinenti regole sportive o la legislazione applicabile;
f la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle competizioni oggetto di una segnalazione.

2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo
dell’autorità o delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

 

 

Operatori delle scommesse sportive – Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando:
a le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’offerta di scommesse sportive;
b l’abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un’organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l’abuso di informazioni privilegiate;
c il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte;
d la possibilità, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa;

2 Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni
internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle
conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto, mediante
educazione, formazione e diffusione di informazioni.
3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle
scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di
regolamentazione delle scommesse, alle altre autorità responsabili o alle piattaforme nazionali.

 

Lotta alle scommesse sportive illegali – 1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l’adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali:
a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte;
b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori;

c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali;
d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.

 

Scambio di informazioni – Ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinentiqualora tali informazioni possano essere d’aiuto ai fini della valutazione del rischio di cui all’articolo 5,
segnatamente la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni di informazioni sulla tipologia e l’oggetto delle scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all’avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.

 

Piattaforma nazionale – Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l’altro:
a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti;
b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;
c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione;
d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive;
e collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi.

 

 

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