10 Giugno 2026 - 20:56

Imposta unica sulle scommesse, la Cassazione conferma: dovuta anche da bookmaker esteri e CTD

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un bookmaker estero e da un centro trasmissione dati (CTD) contro alcuni avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sulle scommesse

11 Maggio 2026

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un bookmaker estero e da un centro trasmissione dati (CTD) contro alcuni avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, confermando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sul tema della tassazione delle attività di raccolta scommesse operate in Italia anche da soggetti privi di concessione nazionale.

Nel provvedimento, i giudici hanno dichiarato inammissibili diversi motivi preliminari del ricorso, tra cui quelli relativi alla mancata traduzione in inglese degli atti impositivi, alla presunta erroneità della base imponibile determinata con metodo induttivo e alle contestazioni sul contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Secondo la Suprema Corte, tali questioni non erano state adeguatamente sviluppate in appello oppure mancavano della necessaria specificità nel ricorso per Cassazione.

Nel merito, la Corte ha ribadito che l’imposta unica sulle scommesse si applica sia al bookmaker estero privo di concessione sia al titolare del CTD operante sul territorio italiano, tra loro in rapporto di solidarietà. La Cassazione richiama una lunga serie di precedenti giurisprudenziali, a partire dalla sentenza n. 8757 del 2021, oltre agli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Secondo i giudici:

  • sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposta nei confronti sia del bookmaker sia del CTD;
  • l’imposta si applica a tutte le scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l’operatore;
  • non vi è violazione della libertà di prestazione dei servizi né doppia imposizione fiscale;
  • l’imposta unica non ha natura sanzionatoria.

La Corte ha inoltre respinto le tesi difensive secondo cui la regolarizzazione prevista dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 avrebbe reso “legittima” la posizione dei bookmaker comunitari senza concessione italiana. Per la Cassazione, tali norme non eliminano l’obbligo tributario relativo all’imposta unica sulle scommesse.

Respinta anche la richiesta di annullamento delle sanzioni. I giudici hanno riconosciuto che, prima dell’intervento interpretativo del 2010, vi fosse una situazione di incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero. Tuttavia, tale incertezza non può più essere invocata per annualità successive al 2011, come nel caso esaminato relativo al 2015.

La Suprema Corte ha infine escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo già esaustivi i chiarimenti forniti dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2020 (causa C-788/18).

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