20 Aprile 2024 - 12:59

Imposta unica scommesse: le Corti di giustizia tributarie di Verona, Napoli, Sassari e Cremona accolgono i ricorsi Stanleybet

Dal 2016 non puo’ essere richiesto al ctd il pagamento dell’imposta unica.

15 Novembre 2022

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Dopo la clamorosa pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia di Napoli con la quale il Giudice tributario ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Stanley e dei CTD ritenendo l’illegittimità del trattamento sanzionatorio tributario nei confronti dell’operatore Stanleybet confermandone l’attività regolare e lecita, i Giudici Tributari di Sassari e di Cremona accolgono i ricorsi degli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi ed emettono due sentenze che consolidano la giurisprudenza in favore dei centri Stanleybet per l’annualità 2016.

Come fa sapere l’avvocato Daniela Agnello, difensore di Stanleybet, la CGT di Sassari, muovendo dal presupposto ormai consolidato anche in sede tributaria secondo cui Stanleybet e i suoi CTD “non svolgevano e non svolgono attività illecita”, si uniforma a quanto già sostenuto in precedenza dalle Corti di Verona e Napoli e afferma espressamente che dal 2016 “…l’imposta va calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD, al quale non può essere richiesto dall’annualità del 2016 il pagamento dell’imposta unica”.

Anche il Giudice di primo grado di Cremona con l’ulteriore sentenza depositata in data 07.11.2022, censura il modus operandi dell’ADM.

In accoglimento dei motivi di ricorso proposti dagli avvocati Agnello e Varzi, la Corte di Giustizia ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del CTD e di Stanleybet ribadendo che il metodo di determinazione dell’imposta Unica come imposta sui ricavi dev’essere applicata “….indipendentemente dalla circostanza dell’intervenuta regolarizzazione della loro attività, non potendosi operare una distinzione tra i soggetti che abbiano optato una regolarizzazione e i soggetti che non l’abbiano fatto.”

“Appaiono decisivi i recenti approdi delle Corti di Giustizia”, secondo l’Avvocato Agnello che commenta “l’ADM, dal 2016, continua ad ignorare la radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta per effetto della legge di stabilità 2016. Sono proprio le disposizioni normative corroborate dalla circolare ADM in materia che stabiliscono che l’imposizione dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del CTD. Auspichiamo che anche le altre Corti Territoriali possano uniformarsi alle recenti sentenze, ponendo così fine ad una situazione di oggettiva disparità di trattamento con le ricevitorie affiliate ai concessionari statali”.

 

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